Delegificazione: differenze tra le versioni

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La '''delegificazione''' identifica un istituto, per lo più ritenuto coerente con i principi [[Costituzione|costituzionali]], per cui la disciplina di alcune materie (quelle
non protette da [[riserva di legge]]) è trasferita dalla fonte legislativa primaria a quella secondaria, i [[regolamento|regolamenti]]. In altri termini, si tratta di un mutamento di [[fonti del diritto|fonte]] normativa, relativamente ad alcune materie ben individuate. Ciò consente una attività diretta del [[Governo]] in quegli ambiti, considerata più rapida e flessibile.
 
Va osservato che lo strumento della delegificazione, di per sé, è uno strumento neutro, perché non mira istituzionalmente né a deflazionare il numero di fonti, né il numero di norme presenti nell'[[ordinamento giuridico|ordinamento]]. Anzi, al contrario, qualche autore ritiene addirittura che la delegificazione può paradossalmente innescare un processo inflativo nella produzione normativa: è più facile produrre norme, ''quindi'' si producono più norme. Non mancano autori che sostengono l'utilità di questo strumento al fine di snellire l'attività [[Parlamento|parlamentare]], spesso soffocata da atti normativi troppo dettagliati da discutere o da proposte di [[leggina|leggine]] di scarsa importanza a livello nazionale.