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Nell'[[ordinamento giuridico]] [[italia]]no la ratifica avviene tramite un atto presidenziale che in alcuni casi deve essere autorizzato con [[legge]] del [[parlamento]]. Non bisogna dimenticare, però, che ogni atto presidenziale, ex. [[art. 89]] della [[Costituzione]] richiede, ai fini della sua validità formale, la [[controfirma ministeriale]]. Da ciò si deduce chiaramente che la competenza a ratificare non è sostanzialmente del Presidente della repubblica, ma è, invece, del [[Potere esecutivo|Potere Esecutivo]] che, in base al [[Ministro]] competente, propone al Presidente la ratifica dei vari trattati.
 
Si pone il problema di un eventuale [[rinvio sine die]] da parte del Governo, per ritardare la ratifica di un Trattato. Tale problema non è inerente al diritto internazionale, quanto piuttosto al diritto interno. L'eventuale ritardo, qualora non sia suffragato da un'eguale volontà del [[Parlamento]] di non aderire al Trattato, potrebbe essere sanzionato con le tipiche sanzioni derivanti dal controllo parlamentare sull'esecutivo, ad esempio porre una [[questioneQuestione di fiducia (ordinamento italiano)|Questione di fiducia]].
 
==Unione europea==