Sequestro di persona: differenze tra le versioni

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Il '''sequestro di persona''', in diritto penale, è il [[delitto]] previsto dall'art. 605 del [[codice penale italiano|Codice Penale]] che recita:
{{quote|Chiunque priva taluno della [[libertà personale]] è punito con la [[reclusione]] da sei mesi a otto anni. <br />La [[pena]] è della reclusione da uno a dieci anni, se il fatto è commesso:
# in danno di un [[ascendente]], di un [[discendente]] o del [[coniuge]]