Cessione del credito: differenze tra le versioni

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==L'art. 1260 del Codice civile==
 
L'art. 1260 del [[Codice civile italiano|Codice civile]] dispone: ''«Il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale, o il trasferimento non sia vietato dalla legge. Le parti possono escludere la cedibilità del credito, ma il patto non è opponibile al cessionario, se non si prova che egli lo conosceva al tempo della cessione»''.
 
In quest'ultimo caso, se il cedente viola il patto sarà comunque obbligato al risarcimento verso il debitore ceduto, ma la cessione avrà comunque effetti, salvo si dimostri la malafede del cessionario.