Clausola (diritto): differenze tra le versioni

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Tale definizione –di cui si sottolinea l’aspetto precettivo- sarebbe stata successivamente trasposta dal campo del [[diritto pubblico]] a quello del [[diritto privato]], ove venne usata per indicare una delle particolari pattuizioni che possono aggiungersi ai vari [[Contratto|contratti]].<br />
Questa traslitterazione del termine sembra trovare ulteriore conferma nella letteratura romanistica, allorché si fa notare che il termine ''pactum'' non indicava unicamente un [[Accordo dele parti|accordo]] [[Obbligazione (diritto)|obbligatorio]] diverso dalla ''[[stipulatio]]'', ma altresì qualche singola clausola contrattuale, sinonimo della quale poteva anche essere [[Legge romana|lex]], posto che ''leges contractus'' sono i patti, di cui consta o che si aggiungono al [[contratto]].<br />
Da questo profilo sembrerebbe quindi emergere una forte analogia tra una prescrizione della ''lex'' e la ''lex'' stessa, intesa come componente strutturale dell’atto [[Negozio giuridico|negoziale]], dato che il ''legem dicere'' può riferirsi (anche) alla tematica del contratto, essendo anzi, caratteristico dei [[giuristi romani]] di quest’epoca (I secolo a.C.) riferirsi alle clausole contrattuali come ''leges contractus'' in modo più frequente di quanto non accada ai giuristi di epoche successive.