Sanzione: differenze tra le versioni
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Il dovere, posto in capo a un [[soggetto di diritto|soggetto]], di sottostare alla sanzione è detto ''[[responsabilità]]''. Normalmente il soggetto sul quale grava la responsabilità è lo stesso che ha commesso l'illecito; vi possono, però, essere casi in cui l'ordinamento ritiene un soggetto responsabile per l'illecito commesso da un altro, in virtù di una certa relazione intercorrente tra i due: ne è un esempio la ''responsabilità collettiva'' - in cui tutti i membri di una collettività sono ritenuti responsabili per l'illecito commesso da uno o alcuni di loro - tipica degli ordinamenti primitivi, che sopravvive nel [[diritto internazionale]] (si pensi alla [[guerra]]).
Il soggetto sul quale grava la responsabilità può essere una [[persona fisica]] o [[persona giuridica|giuridica]]
La sanzione, prevista (o, come si suol dire, ''comminata'') dalla norma in via generale ed estratta, è ''inflitta'' (o ''irrogata'') al soggetto responsabile di un illecito concretamente accertato, dall'[[autorità]] cui l'ordinamento ha attribuito il relativo [[potere (diritto)|potere]]; negli ordinamenti statali è tipicamente un [[giudice]], ma può essere anche un organo della [[pubblica amministrazione]]. Negli ordinamenti primitivi, invece, e tuttora nell'ordinamento internazionale, l'applicazione della sanzione è lasciata al soggetto offeso dall'illecito (o al suo gruppo), il quale si fa in questo modo giustizia da sé (''[[autotutela]]'').
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