Sistema inquisitorio: differenze tra le versioni

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In particolare, in certi ordinamenti di civil law è prevista una fase preliminare del processo che si svolge dinnanzi ad un ''[[giudice istruttore]]'' e che presenta caratteristiche proprie del modello inquisitorio: il giudice istruttore, infatti, sebbene non inizi d'ufficio il processo (essendo comunque necessario l'esercizio dell'azione penale, di solito da parte del pubblico ministero) provvede alla raccolta delle prove, avvalendosi della polizia, e al loro esame. Se, in esito a tale fase ''istruttoria'', ritiene che si possa escludere la colpevolezza dell'imputato, il giudice istruttore lo proscioglie, altrimenti dispone il suo ''rinvio a giudizio'', al quale segue una fase processuale che si svolge dinnanzi ad un diverso giudice con una procedura tipicamente accusatoria.
 
===Particolarità del sistema italiano===
Il processo penale italiano, disciplinato dai [[Codice di Procedura Penale|codici di procedura]] che hanno preceduto quello vigente, presentava la commistione tra modello accusatorio e inquisitorio ora descritta, dovuta alla presenza del giudice istruttore. Nella disciplina del codice attuale, entrato il vigore il 24 ottobre 1989, la figura del giudice istruttore è stata soppressa e il processo ha assunto caratteristiche spiccatamente accusatorie.</br>
 
==Voci correlate==