Suddivisioni amministrative dello Stato Pontificio in età contemporanea: differenze tra le versioni
Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
integrazione |
|||
Riga 165:
| Roma, [[Subiaco]], [[Tivoli]]
|}
===Monopolio ecclesiastico delle cariche pubbliche===
Gregorio XVI decise il ritorno alla situazione pre-rivoluzionaria. Furono riservate agli ecclesiastici tutte le alte cariche pubbliche: amministrazione, giustizia, finanza, polizia ed anche forze armate. Le aspirazioni dei laici vennero ridimensionate.<ref>Giuseppe Orlandi, Antonio Achille, ''Un popolo diviso'', Roma 1988, pag, 50.</ref>
Anche i governi locali erano guidati da principi della Chiesa: al vertice delle Legazioni di Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì e di Urbino sedeva, infatti, un [[cardinal legato]], che esercitava il [[potere temporale]] per conto del pontefice, cui rispondeva direttamente.
Anche l'esercizio della funzione giudiziaria era riservato agli ecclesiastici. Il [[Tribunale della Sacra Rota]] era presieduto da un cardinale e composto esclusivamente da prelati. Esso era tribunale di seconda istanza per tutte le sentenze capitali emesse nello Stato, nonché tribunale di prima istanza per le ''cause capitali'' di Umbria e [[Comarca di Roma]].
Dopo i gradi supremi, riservati ai cardinali, vi erano quelli intermedi, cui accedeva per legge il clero secolare, vescovi compresi. Esso formava l'intelaiatura organizzativa dello Stato, sia nel campo amministrativo sia in quello giudiziario.
Uniche eccezioni erano i gonfalonieri (carica corrispondente all'attuale sindaco). Essi, chiamati governatori nelle città più grandi, erano scelti tra i nobili, tra i possidenti ovvero tra i capi delle corporazioni dei mestieri.
===Governo locale===
I Governatori (ogni Comune ne aveva uno) non dovevano mai essere nati nel luogo che governavano, e non dovevano neppure risiedervi.<ref>[http://www.dircost.unito.it/cs/docs/Moto%20proprio%20Pio%20VII%201816.htm Motu proprio «Quando per ammirabile disposizione», Tit. I, art. 17]</ref> Erano inoltre nominati dal Papa attraverso la [[Segreteria di Stato della Santa Sede|Segreteria di Stato]]: ai Governatori "di primo" era inviato un Breve di nomina, mentre a quelli "di secondo" semplicemente una lettera patente.<ref>[http://www.dircost.unito.it/cs/docs/Moto%20proprio%20Pio%20VII%201816.htm Motu proprio «Quando per ammirabile disposizione», Tit. I, art. 18]</ref> I Governatori, a differenza dei Delegati, non dovevano necessariamente essere prelati.
|