Occupazione di terreni o edifici: differenze tra le versioni
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|Arresto = no
|Fermo = no
|Pena = [[reclusione]] fino a due anni o
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L''''invasione di terreni o edifici''', in [[diritto penale]], è un [[delitto]] previsto e punito dall'art. 633 del [[codice penale italiano]] ai sensi del quale: ''Chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne profitto, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni o con la multa da lire duecentomila a due milioni.''.
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=== Aspetti processuali ===
La competenza processuale è del Giudice di Pace nei casi previsti dal I co. e quando non ricorra l'ipotesi prevista dall'art. 639 bis. Quest'ultimo specifica infatti che ''Nei casi previsti dagli articoli 631, 632, 633 e 636 si procede d'ufficio se si tratta di acque, terreni, fondi o edifici pubblici o destinati ad uso pubblico''. Nel caso in esame, infatti, poiché l'interesse tutelato dalla norma non è quello del singolo ma della comunità il giudice competente è da individuarsi nel Tribunale monocratico. Discorso analogo vale per la procedibilità, a querela salvo non sussista l'ipotesi di cui al 639 bis C.P. La
== Profili sociologici ==
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L'occupazione di scuole o università sussiste, in linea teorica, nell'ambito dell'art. [[s:Codice Penale|633 C.p.]]. Tuttavia in molte occupazioni di scuole o università non è ravvisabile il dolo specifico previsto dalla norma in quanto il fine di tali manifestazioni è individuato esclusivamente nel fare pressione alla controparte per l'accoglimento delle proprie istanze.
La [[corte di Cassazione]], il
Nel caso in cui non sia possibile svolgere normalmente lezione durante "l'occupazione di scuole o università" sussiste il reato di "Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità" ([[s:Codice Penale|331 C.p.]]).
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