Occupazione di terreni o edifici: differenze tra le versioni

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|Arresto = no
|Fermo = no
|Pena = [[reclusione]] fino a due anni o multa da € 103 a € 1.032 per le ipotesi del I co.; reclusione fino a due anni e multa da € 103 a € 1.032 per le ipotesi previste dal II co.
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L''''invasione di terreni o edifici''', in [[diritto penale]], è un [[delitto]] previsto e punito dall'art. 633 del [[codice penale italiano]] ai sensi del quale: ''Chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne profitto, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni o con la multa da lire duecentomila a due milioni.''.
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=== Aspetti processuali ===
 
La competenza processuale è del Giudice di Pace nei casi previsti dal I co. e quando non ricorra l'ipotesi prevista dall'art. 639 bis. Quest'ultimo specifica infatti che ''Nei casi previsti dagli articoli 631, 632, 633 e 636 si procede d'ufficio se si tratta di acque, terreni, fondi o edifici pubblici o destinati ad uso pubblico''. Nel caso in esame, infatti, poiché l'interesse tutelato dalla norma non è quello del singolo ma della comunità il giudice competente è da individuarsi nel Tribunale monocratico. Discorso analogo vale per la procedibilità, a querela salvo non sussista l'ipotesi di cui al 639 bis C.P. La competenza è di quest'ultimo e il reato è perseguibile d'ufficio altresì quando sussistano l'ipotesi di cui al II co.
 
== Profili sociologici ==
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L'occupazione di scuole o università sussiste, in linea teorica, nell'ambito dell'art. [[s:Codice Penale|633 C.p.]]. Tuttavia in molte occupazioni di scuole o università non è ravvisabile il dolo specifico previsto dalla norma in quanto il fine di tali manifestazioni è individuato esclusivamente nel fare pressione alla controparte per l'accoglimento delle proprie istanze.
 
La [[corte di Cassazione]], il [[30 marzo]] [[2000]], ha escluso che possa considerarsi invasione di edifici ai sensi dell'art. 633 C.p. "la cosiddetta occupazione studentesca delle scuole" quando gli occupanti non siano estranei al luogo e la loro presenza sia legittima.<ref>[http://books.google.it/books?id=H-y3qBamwKIC&pg=PA816&lpg=PA816&dq=633+C.p.+scuole&source=bl&ots=Tkb2911pRJ&sig=MOwhZ-P5ciFhL693JaRi4dggNZ8&hl=it&sa=X&ei=5j6JT6KmGIHbsgaEp-21Cw&ved=0CCAQ6AEwADgK#v=onepage&q=633%20C.p.%20scuole&f=false Codice Penale, Rassegna di Giurisprudenza e di Dottrina]</ref> Ciò significa che non sussiste il reato quando gli occupanti sono iscritti alla medesima scuola (o università) e quando l'occupazione è effettuata durante gli orari di lezione.
 
Nel caso in cui non sia possibile svolgere normalmente lezione durante "l'occupazione di scuole o università" sussiste il reato di "Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità" ([[s:Codice Penale|331 C.p.]]).