Principio di effettività: differenze tra le versioni

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Proprio qui si vedono i rapporti con il principio di effettività: per garantire l'effettività della libertà in questione, la Corte è stata svariate volte chiamata a pronunciarsi sulla effettivo proporzionalità della misura restrittiva adottata dal singolo stato rispetto al fine perseguito. Per far ciò la Corte ha dovuto valutare la possibilità o meno di raggiungere lo scopo diversamente. Nel caso "Bake off" la Corte ha giudicato incompatibile con il diritto comunitario il provvedimento con il quale le autorità greche includevano il particolare prodotto importato Bake off, nella disciplina prevista per la panificazione ordinaria, senza tener conto delle peculiarità del prodotto. I fini perseguiti dal governo (tutela della sanità pubblica e tutela dei consumatori) avrebbero potuto essere perseguiti in altra maniera e senza restringere la [[libertà di circolazione delle merci|libera circolazione delle merci]] e dei servizi (ad esempio apponendo etichette informative per i consumatori).
 
Allo stesso modo nella sentenza Placanica la Corte giudicò illegittima la legislazione italiana nel punto in cui prevedeva l'obbligo di ottenere apposite autorizzazioni governative anche per gli operatori internazionali, esercenti nel campo delle scommesse. La corte ritenne, da un lato contradditoriacontraddittoria la motivazione del governo italiano -secondo cui la normativa sarebbe stata finalizzata alla disincentivazione del gioco di azzardo- dal momento che lo stesso addirittura sponsorizzava lo stesso, dall'altro la possibilità di raggiungere il secondo obiettivo perseguito dalla norma -tutela della sicurezza pubblica- in modi alternativi (ad es. attraverso controlli più stringenti.
 
== Bibliografia ==