Anticipazione bancaria: differenze tra le versioni

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:Il meccanismo di cui all'art. 2742 del [[Codice civile italiano|Codice civile]] consente la [[surrogazione]] di un'indennità alla cosa oggetto di pegno (deteriorata o perita durante il vigore della garanzia). C'è poi l'art. 2803 del Codice civile che prevede il trasferimento della garanzia dal titolo al ricavato (quando il titolo è scaduto). È lo stesso contesto normativo che offre quindi altri spunti a favore della tesi positiva: il pegno rotativo è quindi ritenuto valido, e comporta l'efficacia della sostituzione nel tempo dell'oggetto della garanzia, senza che ciò implichi la rinnovazione delle formalità di costituzione.
 
Il pegno rotativo o fluttuante trova oggi espresso riconoscimento [[legge|legislativo]] nell'art. 34, comma 2, del [[Decreto legislativo]] n. 213/1998, laddove è consentita l'accensione di ''specifici conti'' destinati alla costituzione di vincoli sugli ''[[strumenti finanziari]]'' (tali sono, a norma dell'art. 1 del Decreto legislativo n. 213/1998, anche i titoli pubblici), disposizione che supera tutte le perplessità [[dottrina (diritto)|dottrinali]] sulla possibilità di costituire pegni irregolari, anche con patto di rotatività, sui titoli ''dematerializzati''.
 
==Note==
<references />
 
==Voci correlate==