Principio di territorialità: differenze tra le versioni

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== Fondamenti normativi ==
All'interno dell'[[ordinamento giuridico]] [[italia]]no, tale principio, si estrinseca tramite il dettato dell'[[s:Codice Penale/Libro I/Titolo I#Art. 6 Reati commessi nel territorio dello Stato|art.6]] del [[codice penale italiano|codice penale]], il quale recita:''"Chiunque commette un reato nel territorio dello Stato è punito secondo la legge italiana..."''; dunque, il principio di territorialità, si estrinseca con la possibilità di punire una certa [[Condotta (diritto)|condotta]] [[crimine|criminosa]] purché, la stessa, sia stata posta in essere nel territorio dello [[Repubblica italiana|stato italiano]].
Non rileva, quindi, se il [[soggetto attivo]] del [[reato]] sia un [[Cittadinanza (diritto)|cittadino]] italiano, uno [[straniero]] oppure un [[apolide]].
 
== Limiti di applicazione ==
L'[[s:Codice Penale/Libro I/Titolo I#Art. 6 Reati commessi nel territorio dello Stato|art.6]] c.p. prosegue statuendo:''"Il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l'azione o l'omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è ivi verificato l'evento che è la conseguenza dell'azione od omissione"''.
In ossequio alla lettera della [[legge]], quindi, il reato si considererà commesso all'interno dello territorio della [[Repubblica Italiana|repubblica]] [[italia]]na, qualora, nei limiti territoriali dello stesso, si sia estrinsecata una parte della condotta criminosa che rappresenti, almeno, un momento essenziale del progetto criminoso stesso.
Largo dibattito di [[dottrina (diritto)|dottrina]] e [[giurisprudenza]] si è avuto in merito al [[reato continuato]] che, proprio per sua natura, mal si accosterebbe a tale estrinsecazione del principio in oggetto, un'estrinsecazione da molti definita "ubiqua", perché particolarmente stringente e puntuale nella delimitazione della casistica di applicazione.
 
Sono previste delle deroghe alla generale applicazione del principio di territorialità negli articoli 7-10 del codice penale.