Contratto: differenze tra le versioni

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{{Nota disambigua}}
[[Immagine:Sales contract Louvre AO2753.jpg|thumb|250px|Contratto di vendita di un schiavo, scritto su tavoletta d'[[argilla]] di epoca [[Sumeri|sumera]] databile attorno al 2600 a.C. e conservata al [[Museo del Louvre]]]]
La nozione di '''contratto''' non è definita allo stesso modo in tutti gli [[ordinamento giuridico|ordinamenti giuridici]]; c'è però un elemento comune in tutte le definizioni: l'[[convenzione (diritto)|accordo]] tra due o più [[soggetto di diritto|soggetti]] (le ''parti'' del contratto) per produrre effetti giuridici (ossia costituire, modificare o estinguere [[rapporto giuridico|rapporti giuridici]]), quindi un [[atto giuridico]] e, più precisamente, un [[negozio giuridico]] bilaterale o plurilaterale.<ref>Il termine contratto viene anche correntemente usato, in senso traslato, per denotare il complesso dei rapporti giuridici sorti tra due o più soggetti in virtù del contratto (come quando si dice che "il contratto fra Caio e Tizio dura fino al 31 dicembre 2012") o il documento che contiene il contratto stesso (come quando si dice che "Tizio ha apposto la sua firma sul contratto)</ref>
 
== Evoluzione storica ==
[[Immagine:Atto Notarile 1558 - Compravendita.JPG|thumb|200px|Un contratto di compravendita in forma di atto notarile del [[1558]]]]
Contratto deriva dal [[lingua latina|latino]] ''contractus'' ([[participio passato]] di ''contrahĕre'', 'trarre insieme, riunire', composto da ''con-'', derivato da ''cum'', e da ''trahĕre'', 'trarre'), termine che originariamente nel [[diritto romano]] indicava non una fonte di [[obbligazione (diritto)|obbligazioni]] ma lo stesso rapporto giuridico obbligatorio sorto da un atto lecito, in contrapposizione al rapporto obbligatorio da atto illecito (''delictum''). Nello ''[[ius civile]]'' affinché sorgesse un ''contractus'' non era sufficiente l'accordo delle parti, essendo anche necessario il rispetto di determinate forme. Invece, lo ''[[ius gentium]]'' conosceva la possibilità di far sorgere obbligazioni con il solo consenso delle parti. Si affermò, così, l'idea che fonte delle obbligazioni fosse l'accordo delle parti, con la conseguente evoluzione del significato del termine ''contractus'' il quale, sul finire del periodo classico, ormai designava l'accordo stesso (fatto rientrare, assieme al ''[[pactum]]'', nella più ampia categoria della ''conventio'', il negozio giuridico bilaterale). Questa accezione del termine fu recepita nel [[Digesto]] che, nelle [[Istituzioni di Giustiniano|Istituzioni]], annovera il contratto tra le fonti di obbligazione, assieme a [[quasi contratto]], [[delitto]] e [[quasi delitto]].