Cessione del credito: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
link voce correlata
Riga 51:
 
Obbligazione del cedente è quella di garantire l'esistenza del credito al momento della cessione (''pro soluto''), mentre il cedente non risponderà dell'eventuale [[inadempimento]] del contraente ceduto a meno che egli non dichiari espressamente di assumersi tale garanzia (in tal caso si avrà cessione ''pro solvendo'').
 
==Voci correlate==
*[[Credito inesigibile]]
 
{{Portale|aziende|diritto}}