Cessione del credito: differenze tra le versioni
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Obbligazione del cedente è quella di garantire l'esistenza del credito al momento della cessione (''pro soluto''), mentre il cedente non risponderà dell'eventuale [[inadempimento]] del contraente ceduto a meno che egli non dichiari espressamente di assumersi tale garanzia (in tal caso si avrà cessione ''pro solvendo'').
==Voci correlate==
*[[Credito inesigibile]]
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