Affidavit: differenze tra le versioni

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Negli [[ordinamento giuridico|ordinamenti]] di [[common law]] l<nowiki>'</nowiki>'''affidavit''' (in [[lingua latina|latino]] ''diede affidamento'', ''giurò'') è una dichiarazione scritta, resa da una persona (detta ''affiant'' o ''deponent'') attorno a uno o più [[fatto giuridico|fatti giuridici]] e confermata dal [[giuramento]] davanti a un ''commissioner for oaths'', che può essere un ''[[notary public]]'' (figura diversa dal notaio cosiddetto latino dei paesi di [[civil law]]), [[avvocato]], [[giudice di pace]] o altro soggetto autorizzato.
 
L'affidavit è ammesso dai [[giudice|giudici]] quale [[prova (diritto)|prova]] come fosse una [[testimonianza]] del ''deponent''; in ciò si distingue dalla ''statutory declaration'' che non è confermata da giuramento e che, pertanto, non è ammessa come prova. Sebbene sia per lo più utilizzato nel [[processo civile]], può essere utilizzato anche in quello [[processo penale|penale]].
 
In ordinamenti di ''civil law'', corrispondente all'affidavit è la "[[dichiarazione giurata]]" (nell'ordinamento italiano vedi articolo 37 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445); per certi versi anche l<nowiki>'</nowiki>''[[atto notorio]]'' ({{Cn|che, peraltro, è [[atto pubblico]]}} mentre, come detto, l'affidavit ha la stessa efficacia probatoria di una testimonianza) può avere una funzione vicina quella dell'affidavit.