Trasparenza bancaria: differenze tra le versioni
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{{S|finanza}}
Con la [[legge]] 17 febbraio [[1992]], n. 154, e con il [[D.M.]] 24 aprile [[1992]], sono state introdotte alcune [[norma (diritto)|norme]] che impongono alle banche ed alle finanziarie di dare l’opportuno risalto alle [[clausola|clausole]] fondamentali che regolano tutti i rapporti tra la banca ed il singolo [[Clientela (economia)|cliente]].
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I [[contratto|contratti]] devono, salvo poche eccezioni, essere redatti in [[forma scritta]], ed una copia deve esserne consegnata al cliente. Sono inoltre nulle le eventuali clausole di rinvio agli usi, poiché ogni punto del contratto deve essere espressamente dettagliato, e sono nulle anche le clausole che siano per il cliente meno convenienti, per prezzi e condizioni, rispetto a quanto riportato sugli avvisi affissi.
{{Portale|diritto|diritto|economia}}
[[Categoria:Servizi bancari]]
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