Suddivisioni amministrative dello Stato Pontificio in età contemporanea: differenze tra le versioni

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{{Nota disambigua|l'organizzazione territoriale precedente|[[Suddivisioni amministrative dello Stato Pontificio in età moderna]]}}
 
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Nel [[1847]] [[Pio IX]] estese (''Motu proprio'' del 1º ottobre sull<nowiki>'</nowiki>"organizzazione del Consiglio e Senato di Roma e le sue attribuzioni") anche alla Capitale le leggi già applicate agli altri municipii dello Stato Pontificio. L'Urbe ebbe così un Consiglio municipale ed una Magistratura cittadina. Il [[Senatore di Roma]]<ref>Il Senato, massima istituzione per prestigio ed autorevolezza, era stato restaurato da [[Innocenzo II]] nel gennaio del 1143. I senatori si riunivano al [[Campidoglio]]. La carica durava un anno; ciascun senatore era rieleggibile. L'assemblea era composta di un numero di senatori variabile tra 50 e 56. Successivamente la carica divenne individuale. Già al tempo di [[Celestino III]] (1191-98) i senatori si erano ridotti a due. Nel [[1198]], salito al Soglio [[Innocenzo III]], il nuovo pontefice ne nominò uno solo. Da quell'anno l'organo fu monocratico.</ref> fu investito della carica di gonfaloniere (l'odierno sindaco). A Roma il Consiglio (organo deliberativo) era formato da 100 consiglieri (96 laici, scelti sulla base del censo e della professione esercitata e 4 membri ecclesiastici designati dal Cardinal Vicario); la Magistratura, capeggiata dal Senatore e formata da 8 Conservatori, svolgeva le funzioni esecutive.
 
Il processo di riforma avviato nel 1847, con il precipitare degli eventi rivoluzionari del 1848-49 (proclamazione della Repubblica Romana) subì una battuta d’arresto. Dopo il rientro del pontefice da [[Gaeta]] (12 aprile 1850), le prerogative municipali furono ridimensionate. Le nuove competenze del Consiglio e della Magistratura comunali furono precisate nell'Editto del 24 novembre [[1850]], firmato dal card. [[Giacomo Antonelli]], in attuazione del "moto proprio" del 12 settembre [[1849]] di [[Papa Pio IX]]. <br />
Competenze del Consiglio comunale:
* nomina degli impiegati e dei salariati del comune;
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*redigere il conto preventivo e il conto annuale di gestione.
 
Entrambi gli organi (consiglio e magistratura) rispondevano alle direttive del governo centrale. L'Editto del 24 novembre distingueva cinque classi di comuni in base alla popolazione residente, rappresentata proporzionalmente dal numero dei consiglieri nominati.<ref>Le classi comunali e i consiglieri nominati erano così individuati: la prima classe comprendeva i comuni con più di 20.000 abitanti (36 consiglieri); la seconda quelli con più di 10.000 abitanti (30 consiglieri); la terza quelli con più di 5.000 abitanti (24 consiglieri); la quarta quelli con più di 1.000 residenti (16 consiglieri), la quinta quelli con meno di 1.000 abitanti (10 consiglieri).</ref> Come già previsto anche nell'editto del 1816, i consiglieri erano scelti dal delegato, approvati dal Cardinal Prefetto della Consulta e sottoposti al parere della Congregazione. <br />
A Roma, i consiglieri furono ridotti da 100 a 48. L'ordinamento riformato nel 1850 rimase in vigore fino al [[1870]].