Elio Marciano: differenze tra le versioni

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|Cognome = Marciano
|PostCognomeVirgola =
|PreData = {{latino|Aelius Marcianus}}, ''fl.'' [[II secolo]] ca.
|PreData =
|Sesso = M
|LuogoNascita =
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|AttivitàAltre =
|Nazionalità = romano
|PostNazionalità = dell'età dei [[Dinastia dei Severi|Severi]] (tra il secondo[[II secolo|II]] e terzoil secolo[[III d.C.secolo]]) e la sua opera più importante sono i 16 libri di "Institutiones"
|Immagine =
|Didascalia =
}}
 
È l'unico a riportare tra le fonti di produzione normativa imperiale i "mandata": a non seguire il suo esempio sono altri due giuristi, [[Gaio]] ed [[Eneo Domizio Ulpiano|Ulpiano]] (entrambi autori di manuali di istituzioni, rispettivamente appartenenti all'età degli [[Dinastia degli Antonini|Antonini]] e dei Severi) ancora troppo legati alle fonti di produzione normativa di matrice [[Repubblica romana|repubblicana]] (atti normativi, quindi, provenienti dai [[Magistratura (storia romana)|magistrati ordinari]] e non più dall'[[Imperatore romano|imperatore]]).
 
Insieme a [[Erennio Modestino|Modestino]], Marciano fu particolarmente attento alle esigenze dei nuovi cittadini dell'Impero romano: la sua attività si colloca, infatti, dopo l'[[Constitutio Antoniniana|editto di Caracalla]] del [[212 d.C]]. SuoSue opere meno importanti sono i 5 libri di "Regulae", due "De appellationibus", due "De publicis iudiciis", un libro "Ad senatusconsultum Turpillianum" ed un altro "De delatoribus".
 
{{Portale|Antica Roma|diritto}}
 
[[Categoria:Giuristi romani]]