Lavoro interinale: differenze tra le versioni

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== Storia ==
In Italia il  [[mercato del lavoro]], sino alla  [[liberalizzazione]]  degli  [[anni 1990|anni novanta]], era sottoposto al regime del  sistema di collocamento pubblico  obbligatorio gestito da uffici pubblici. Tale regime era regolato dalla legge 29 aprile 1949, n. 264, tutelando tale [[monopolio]] con sanzioni penali.
Si pensi che l'art. 11, primo comma, della legge vietava l'esercizio della mediazione tra offerta e domanda di lavoro subordinato, anche quando tale attività era svolta gratuitamente.
L'art. 1, primo comma, della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, poi vietava la mediazione e l'interposizione nei rapporti di lavoro; l'inosservanza di questa norma comportava, in particolare, l'applicazione di pesanti  sanzioni penali. Il divieto dell'attività di collocamento privata e della mediazione di lavoro interinale aveva un carattere pubblicistico, ed era posto a tutela dei lavoratori e dell'economia nazionale.
 
Tale monopolio era destinato però a scontrarsi con gli articoli 82 e 86 del  [[Trattato della Comunità Europea]], poiché la giurisprudenza comunitaria qualificava (e qualifica tuttora) gli uffici pubblici di collocamento come impresa, soggetta agli obblighi di  libera [[concorrenza]], anche se svolgono attività nell'interesse economico generale, e in quanto titolari di un monopolio legale, di un servizio di collocamento in esclusiva, come posizione dominante in un mercato comune.
 
Tale posizione dominante venne considerata illegittima e anticoncorrenziale sanzionando l'Italia per aver creato delle limitazioni e delle storture nel mercato del lavoro, poiché si mostrava palesemente inadeguata e non in grado di soddisfare la domanda di lavoro, non consentendo ai privati di svolgere la medesima attività<ref>Corte di Giustizia Comunità europee, 11 dicembre 1997, Job Centre coop. a r.l., , causa C-55/96, (Libera prestazione dei servizi — Attività di collocamento dei lavoratori — Esclusione delle imprese private — Esercizio dei pubblici poteri)</ref>.