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|Pena = [[reclusione]] da 2 a 8 anni e [[multa]] da 516 a {{TA|10 329}} euro
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La '''ricettazione''' è, comunemente intesa, l'acquisto da parte di chiunque di beni illecitamente sottratti a un terzo o, più in generale, l'acquisto di beni derivanti da un crimine di qualsivoglia entità e natura.
La '''ricettazione''' è un [[reato]], ed in particolare un [[delitto]], previsto e punito dall'art. 648 del [[Codice penale italiano]], commesso da chiunque, fuori dai casi di concorso nel reato cosiddetto "presupposto" (vedi sotto), e al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o si intromette nelle stesse azioni e con gli stessi fini.
A seconda degli ordinamenti giuridici essa può assumere risvolti criminali con conseguenze variabili.
 
Nell'ordinamento giuridico italiano essa è un reato disciplinato dall'articolo 648 del [[Codice penale italiano|codice penale]], che definisce la fattispecie di ''ricettazione'' come quell'azione (tesa a procurare profitto per sé stessi o altri) di acquistare, detenere od occultare cose provenienti da un crimine; parimenti è responsabile di ricettazione chi si adoperi indirettamente per far acquistare, detenere od occultare detti beni.
Ai fini della legge, si ha ricettazione quando il soggetto che ne è responsabile è diverso da colui che ha eseguito materialmente il crimine con il quale è venuto in possesso delle cose oggetto di ricettazione.
 
Di conseguenza, contrariamente alla vulgata comune, la fattispecie di reato di ricettazione non è limitata, per esempio, all'ipotesi in cui una persona acquisti un oggetto rubato altrove (consapevole o meno che questi sia della provenienza illecita), ma anche quella in cui la persona si adoperi in proprio o per conto di altri a occultare tale oggetto (per esempio nascondendolo in casa propria o di un proprio conoscente).
 
Ad esempio, il delitto presupposto può essere un [[furto]], una [[rapina]] o comunque un delitto capace di procurare all'autore denaro o altri beni di cui questo può impossessarsi per effetto della commissione del delitto stesso.
 
== Pena prevista ==
La [[sanzione]] prevista dall'art. 648 del Codice Penale è quella della reclusione da 2 ad 8 anni congiunta alla multa da 516 a {{TA|10 329}} euro.
 
A discrezione dell'organo giudicante, nell'ipotesi la fattispecie criminosa sia di lieve entità, è irrogabile al colpevole la [[pena]] prevista dal II comma dell'art 648 che, decisamente più tenue, prevede la [[reclusione]] sino a sei anni e la [[multa]] fino a 516 euro.
 
== Soggetto attivo ==
 
Il soggetto attivo della ricettazione può essere chiunque, escluso l'autore del delitto presupposto.
 
== Voci correlate ==
* [[Riciclaggio di denaro]]
 
== Altri progetti ==
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[[Categoria:Delitti contro il patrimonio]]
 
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[[Categoria:Delitti contro il patrimonio]]