Retribuzione: differenze tra le versioni

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L'art. 2099 del [[Codice civile italiano|c.c.]] stabilisce che la retribuzione deve essere effettuata "con le modalità e nei termini in uso nel luogo in cui il lavoro viene eseguito", possibilmente quindi sul posto di lavoro, in [[denaro]] e periodicamente (solitamente mensilmente).
 
È prevista tuttavia anche, del tutto o in parte, la retribuzione in natura<ref>ma stiamo scherzando???</ref>. La modalità di percepimento inoltre rende possibile individuare quattro tipi di retribuzione: ''a tempo'', ''a [[cottimo]]'', ''a premio'' e ''con partecipazione agli utili''. La retribuzione a tempo prevede che l'ammontare del pagamento retributivo sia proporzionato alla durata dell'attività lavorativa.
 
La retribuzione a [[cottimo]] invece è relazionata al risultato conseguito da un singolo lavoratore (''cottimo individuale'') o da un gruppo di lavoratori (''cottimo collettivo'') in termini di prodotto realizzato; il compenso unitario che spetta al lavoratore può essere riferito al numero di unità prodotte (cottimo puro) o alla quantità di lavoro realizzato e al tempo impiegato (cottimo a tempo). Solitamente i contratti collettivi preferiscono disciplinare una retribuzione che non sia interamente a cottimo, ma che preveda una maggiorazione su una base comunque certa stabilita in ragione del tempo (''cottimo misto''). Il cottimo è vietato durante il tirocinio, in quanto l'[[apprendista]] non ha solitamente le capacità per rendere in modo sufficiente. È obbligatorio invece in quegli ambiti lavorativi dove va mantenuto un certo ritmo di produzione e per i lavoratori a domicilio. Spetta alla contrattazione collettiva stabilire retribuzioni e i rami del lavoro dove è obbligatorio questo tipo di retribuzione. La retribuzione a premio è commisurata a determinati risultati raggiunti (ad es. il volume di vendite raggiunto), può essere rappresentato dalle provvigioni.