Clausola (diritto): differenze tra le versioni

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== Clausola come "parte di un ''actus''" ==
Tale definizione –di– di cui si sottolinea l’aspetto precettivo - sarebbe stata successivamente trasposta dal campo del [[diritto pubblico]] a quello del [[diritto privato]], ove venne usata per indicare una delle particolari pattuizioni che possono aggiungersi ai vari [[Contratto|contratti]].<br />
Questa traslitterazione del termine sembra trovare ulteriore conferma nella letteratura romanistica, allorché si fa notare che il termine ''pactum'' non indicava unicamente un [[Accordo dele parti|accordo]] [[Obbligazione (diritto)|obbligatorio]] diverso dalla ''[[stipulatio]]'', ma altresì qualche singola clausola contrattuale, sinonimo della quale poteva anche essere [[Legge romana|lex]], posto che ''leges contractus'' sono i patti, di cui consta o che si aggiungono al [[contratto]].<br />
Da questo profilo sembrerebbe quindi emergere una forte analogia tra una prescrizione della ''lex'' e la ''lex'' stessa, intesa come componente strutturale dell’attodell'atto [[Negozio giuridico|negoziale]], dato che il ''legem dicere'' può riferirsi (anche) alla tematica del contratto, essendo anzi, caratteristico dei [[giuristi romani]] di quest’epoca (I secolo a.C.) riferirsi alle clausole contrattuali come ''leges contractus'' in modo più frequente di quanto non accada ai giuristi di epoche successive.
 
Nell'[[ordinamento]] italiano, l’interpretazionel'interpretazione della volontà delle parti collettive espresse nella clausola contrattuale è esclusivamente rimessa al giudice di merito, ed è incensurabile in sede di legittimità dalla Corte Suprema, se sorretta da adeguata motivazione e rispettosa dei canoni legali di [[ermeneutica]] contrattuale.
 
== Clausole e ''pacta adiecta'' ==
Se una prima nozione di clausola si configura, in questi termini, come parte dell’attodell'atto, occorre peraltro precisare che gli autori indicano come non sempre fosse possibile l’integrazionel'integrazione della disciplina del contratto con patti aggiunti.<br />
Se infatti vengono citati casi in cui tale facoltà era concessa, come secondo qualcuno per la ''[[mancipatio]]'', viceversa per i contratti formali non era ipotizzabile alcuna modifica, sicché eventuali clausole avrebbero potuto assumere la sola forma dei ''pacta adiecta'': come ad es. nel [[mutuo]], «giacché l’atto si concreta in una ''datio'', la quale, come atto materiale, non consente aggiunta di alcun patto; o si dà o non si dà». E ciò nonostante, talune clausole potevano perfino apparire indispensabili, come per la fissazione del [[termine (diritto)|termine]] per la restituzione di quanto mutuato.<br />
Di qui la necessità di distinguere tra due ipotesi di clausola:
* quella che indica una componente qualsiasi dell’attodell'atto di volontà, in base ad una semplice valutazione formale del suo contenuto linguistico;
* quella di tipo sostanziale, che si riferisce ad un contenuto precettivo volto a fissare una particolare disciplina dell’attodell'atto stesso. Fattispecie, quest’ultimaquest'ultima, che sembra aver trovato le resistenze cui si è appena accennato, sia pure non riferite alla costruzione della clausola come tale ma al suo rapporto con la figura della ''stipulatio'' nelle sue forme originali o con gli ''actus legitimi''.
 
== Le clausole aggiunte nel diritto classico ==
Tuttavia è frequente l’indicazionel'indicazione che il contrasto tra l’immodificabilitàl'immodificabilità della struttura dei contratti formali e la necessità di rispondere alle esigenze della pratica venne risolto anzitutto, fin dal periodo repubblicano, dalla [[giurisprudenza]] che, pur mantenendo le sanzioni di [[nullità]] od inefficacia di talune limitazioni che le parti avessero voluto apporre ad atti solenni «sul terreno del ''ius civile'', dato il nesso organico che lo lega alla struttura degli istituti e lo fa scaturire dalla logica del formalismo», nondimeno «ammette –attraverso– attraverso una specie di conversione della clausola restrittiva - che la limitazione apposta ad una ''stipulatio'' o ad un legato, per quanto inefficace per diritto civile, sia operativa per diritto pretorio».<br />
E successivamente, dalla stessa evoluzione del sistema giuridico, posto che al compimento del suo sviluppo –di– di cui la forma scritta della ''stipulatio'' nella compilazione [[Giustiniano I|giustinianea]] in sostituzione di quella orale è indice di rilievo - «la ''stipulatio'' ne appare pertanto fusa col ''pactum'' nel senso che tutte le convenzioni ormai sono per se stesse efficaci ed hanno pari valore; ''contractus'', ''stipulationes'' o ''pacta'' sono atti che hanno un medesimo fondamento, la ''conventio'', e che sono divenuti tutti produttivi di effetti giuridici e muniti di azione».<br />
Occorre peraltro rilevare che le resistenze contro la modifica dei contratti tipici mediante l’introduzionel'introduzione di clausole volte a prevedere obblighi diversi ed ulteriori sembrano aver mantenuto forza anche nel periodo repubblicano, almeno in relazione al passo di [[Ulpiano]] in cui si discute della validità di una <pattuizione accessoria> ad un contratto di vendita, cui [[Servio]] riconosce azione contrattuale sia pure con la massima cautela: «ciò mostra, senz’altrosenz'altro, una giurisprudenza ancora molto cauta nell’ammettere clausole accessorie in relazione al rapporto con la funzione economico-sociale tipica del contratto».
 
== La clausola nella tradizione codicistica postunitaria ==
Sulla scorta di questi sommari rilievi, sembra ora possibile individuare una sorta di continuità con la nozione di clausola tracciata secoli dopo dalla letteratura postunitaria, che ne aveva infatti adottato una formula restrittiva, intendendola cioè come pattuizione integrativa della disciplina legale di un atto, che pareva così escludere dal concetto qualsiasi manifestazione di [[volontà]] che si fosse ad es.esempio limitata a determinare il contenuto concreto del rapporto, dando sostanza alla previsione astratta dei singoli modelli disciplinati dal [[Codice (diritto)|codice]].<br />
Che per clausola non potesse intendersi una qualunque indicazione introdotta dalle parti, emerge dal fatto che qualificava come tale solo «quelle manifestazioni della volontà, accessorie ad un atto, a mezzo delle quali le parti o aggiungono a un atto un accidente (inteso come elemento accidentale) o dichiarano di non volere che dell’attodell'atto faccia parte uno degli accidenti che per legge ne farebbero parte, o modificano gli accidenti che per legge nell’attonell'atto sussistono» oppure «una particolare stipulazione, contenuta in un negozio giuridico, che serve a completare la manifestazione di volontà, di chi lo compie, e che può anche contenere modalità ad esso inerenti».<br />
In tal modo si veniva quindi quasi a ricalcare la figura dei ''pacta adiecta'' volti ad integrare la disciplina legale del singolo contratto, appunto perché per clausola doveva intendersi «una aggiunta apposta dalle parti ad un atto, in seguito alla quale l’attol'atto produce effetti giuridici diversi da quelli che in via ordinaria sarebbero dallo stesso prodotti».<br />
 
== Clausola in senso formale e sostanziale ==
Abbandonata successivamente l’ideal'idea che la clausola si identifichi nelle sole manifestazioni di volontà che integrino o modifichino la disciplina legale del tipo, la letteratura più recente, sia pure con qualche dissenso, ritiene oggi possibile tracciarne almeno due distinte ipotesi di significato che, con una prima sommaria definizione, possono distinguersi in:
* nozione formale, con ciò intendendo qualsiasi proposizione che forma il tessuto del contratto;
* nozione precettiva o sostanziale, che identifica le clausole in un elemento prescrittivo irriducibile del contratto, inteso nel senso di «ogni determinazione volitiva inscindibile contenuta nel contratto, non frazionabile cioè in ulteriori determinazioni volitive a sé stanti».