Direttore generale: differenze tra le versioni

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In molti Paesi, nelle [[società per azioni]] e nelle altre società organizzate in modo analogo il titolo di direttore generale è attribuito ad una figura di vertice, il cosiddetto capo azienda, corrispondente all'amministratore delegato italiano o al ''[[chief executive officer]]'' (CEO) anglosassone. È così nei paesi di [[lingua spagnola]] (''director general'') e di gran parte dell'[[Europa centro-orientale]] ([[Russia]], [[Polonia]], [[Repubblica Ceca]], [[Slovenia]] ecc.).
 
Il titolo (''directeur général'') è usato anche in Francia e altri paesi [[francofonia|francofoni]], spesso nella forma ''président-directeur général'' (PDG) in quanto la stessa persona ricopre altresì il ruolo di [[presidente del consiglio di amministrazione]]. In Francia, prima della legge n°º 2001-420 del 15 maggio 2001, i due ruoli dovevano essere necessariamente uniti, mentre ora possono essere separati. Tale legge ha anche introdotto la figura del ''directeur général délégué'' ("direttore generale delegato") paragonabile al ''[[chief operating officer]]'' delle società statunitensi.
 
Nelle imprese italiane il direttore generale non è, di solito, il capo azienda ma è una figura con responsabilità di coordinamento e ottimizzazione di tutte le attività operative e progettuali dell'azienda, con l'obiettivo di renderle più efficaci e funzionali agli obiettivi aziendali. In una [[società per azioni]], il direttore generale dipende direttamente dall'[[amministratore delegato]]. Con riferimento alle società per azioni, il [[codice civile italiano]], pur senza contenere alcuna definizione della figura, stabilisce all'art. 2396 che "Le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori si applicano anche ai direttori generali nominati dall'assemblea o per disposizione dello statuto, in relazione ai compiti loro affidati, salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la società".<br/>
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Il direttore generale è l'organo posto al vertice di un'[[azienda sanitaria locale]] o di un'[[azienda ospedaliera]]. Secondo l'art. 3 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 gli sono riservati tutti i poteri di gestione, nonché la rappresentanza dell'azienda; adotta l'''atto aziendale'', che disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'ente; è responsabile della gestione complessiva e nomina i responsabili delle strutture operative dell'azienda. È coadiuvato dal ''direttore amministrativo'' e dal ''direttore sanitario'', da lui nominati, che oltre ad assumere diretta responsabilità delle funzioni loro attribuite, concorrono, con proposte e [[parere|pareri]], alla formazione delle sue decisioni (è tenuto a motivare i [[provvedimento amministrativo|provvedimenti]] assunti in difformità dal parere reso dal direttore sanitario, dal direttore amministrativo o dal consiglio dei sanitari).
 
Secondo l'art. 3-''bis'' del D.Lgs. 502/1992 il direttore generale è nominato dalla [[giunta regionale]] tra coloro che possiedono un diploma di laurea ed esperienza almeno quinquennale di direzione tecnica o amministrativa in enti, aziende, strutture pubbliche o private, in posizione dirigenziale. Entro diciotto mesi dalla nomina deve produrre il certificato di frequenza di un apposito corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria.
 
Non esiste quindi un concorso pubblico per selezionare il candidato, ma la nomina avviene tramite un organismo politico.
 
Il suo rapporto di lavoro, così come quello del direttore amministrativo e del direttore sanitario, è esclusivo ed è regolato da [[contratto]] di diritto privato, di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, rinnovabile. Quando ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di violazione di leggi o del principio di [[buon andamento]] e di [[imparzialità]] dell'amministrazione, la regione [[Risoluzione del contratto (ordinamento civile italiano)|risolve]] il contratto dichiarando la decadenza del direttore generale e provvede alla sua sostituzione.
 
In caso di vacanza dell'ufficio o nei casi di assenza o di impedimento del direttore generale, le relative funzioni sono svolte dal direttore amministrativo o dal direttore sanitario su delega del direttore generale o, in mancanza di delega, dal direttore più anziano per età.
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Il direttore generale deve essere scelto tra personalità di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali. L'incarico è conferito dal consiglio di amministrazione, su proposta del [[rettore (università)|rettore]], sentito il parere del [[senato accademico]], ed è regolato con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto
privato, di durata non superiore a quattro anni rinnovabile.
 
Spettano al direttore generale, sulla base degli indirizzi forniti dal consiglio di amministrazione, la complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'ateneo, nonché i compiti attribuiti ai [[Dirigente (pubblica amministrazione italiana)#Dirigenti generali|dirigenti generali delle amministrazioni statali]], in quanto compatibili. Il direttore generale partecipa, senza