Constitutio romana: differenze tra le versioni

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Nel concilio dell'826 si parlò di tutt'altro. Ho preso un capoverso dalla voce su Papa Eugenio II
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[[File:Lothar I.jpg|thumb|[[Lotario I]].]]
[[File:Eugene II.jpg|thumb|[[Papa Eugenio II]].]]
La '''''Constitutio romana''''', nota anche come '''''Constitutio Lotharii''''', è uno statuto imperiale-pontificio in nove capitoli emanato il giorno 11 novembre dell'[[824]] da [[Lotario I]], sovrano del ''[[Regnum Italiae]]'', figlio dell'imperatore [[Ludovico il Pio]] e coimperatore, mediante il quale vennero regolati gli affari giuridici dell'Urbe. La ''Constitutio romana'' fu ratificata da [[Papa Eugenio II]] nell'[[826]], in occasione di un sinodo [[Palazzo Laterano|lateranense]].
 
==Antefatti==
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Lotario, in rappresentanza dell'imperatore, e papa Eugenio concordarono la stesura di un documento per mettere fine alle continue dispute tra le fazioni romane, sancire definitivamente i diritti e i doveri di ciascuno e prevenire futuri disordini<ref name="Martinori">Edoardo Martinori, ''Annali della Zecca di Roma. Serie del Senato romano. Parte prima'', pp. 37-38 (256-257).</ref>.
 
Il documento non creò un nuovo ordine, né redistribuì i poteri tra Santa Sede ed Imperatore, bensì sancì ufficialmente lo stato di fatto esistente: l'aristocrazia, erede dell'antico Senato, detiene i poteri municipali, ma sopra di essa viene il pontefice. Egli, a sua volta, è assistito dall'imperatore, riconosciuto come ''patricius'' cioè protettore di Roma: deve vigilare affinché regni l'ordine. Il pontefice è a capo della Chiesa, ma è solo il successore di San Pietro sul trono papale. È San Pietro il vero padrone di Roma, come riconosce il documento all'articolo nono<ref name="Martinori"/>.
 
==Contenuti==
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La facoltà di ciascun romano di scegliere la propria legge fu una novità. Fino ad allora veniva utilizzato nei tribunali dell'Urbe il [[diritto romano]] in forma quasi esclusiva. La ''Constitutio'' sancì dunque la parità tra esso, il [[Legge salica|diritto salico]] e quello longobardo. L'adozione del diritto individuale ([[legge salica|salico]] o longobardo) in luogo di quello territoriale (romano), venne accolta favorevolmente, a dimostrazione di come la presenza dell'elemento germanico in città e nel territorio [[Lazio|laziale]] fosse tutt'altro che trascurabile. D'altra parte, la coesistenza di tre diversi sistemi giuridici nello Stato della Chiesa non diede origine a disordini o proteste nei decenni successivi, segno evidente che il [[diritto romano]] continuò ad essere «quasi universalmente riconosciuto, e tale rimase fino a che un editto di [[Corrado II]] non ne restrinse la validità al solo territorio di Roma<ref>La citazione è tratta da Ferdinand Gregorovius, ''Storia di Roma nel medioevo'', Vol. 2, Roma, New Compton Editori Srl, 1972, Vol. 2, pag. 42. Gregorovius è anche del parere che «...alcuni cittadini sia franchi che longobardi si dichiararono del codice di Giustiniano a causa dei loro particolari rapporti di clientela ...» (Gregorovius, op. citata, pag. 42)</ref>»;
 
L'obbligo del giuramento dei sudditi al pontefice sancì il pieno riconoscimento del suo [[potere temporale]]. L'imperatore, da una parte, riconobbe alla Sede apostolica diritti sovrani sul territorio dello Stato della Chiesa, ma affermò d'altra parte l'assoluto diritto di sovranità imperiale sui poteri amministrativi e giuridici esercitati da ''singuli duces et iudices'' ("ciascun duce<ref>Il termine forse è più comprensibile se tradotto con "capitano del popolo".</ref> e giudice"). L'Impero d'Occidente si sostituiva a quello d'Oriente come garante del rispetto dell'ordine civile in Roma.
L'obbligo del giuramento dei sudditi al pontefice sancì il pieno riconoscimento del suo [[potere temporale]].
 
==Riforma di Lotario (850)==