Vescovo emerito: differenze tra le versioni
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'''Vescovo emerito''' è il titolo assegnato ad un [[vescovo]] [[Chiesa Cattolica Romana|cattolico]] nel momento in cui lascia la guida di una [[diocesi]], per raggiunti limiti di età, per motivi di salute o perché trasferito ad altri incarichi non inerenti alla [[cura pastorale]] di una diocesi.
Il titolo di "vescovo emerito" è sempre seguito dal nome della diocesi a cui il prelato ha rinunciato.<ref>Art. 402, §1 del [[Codice di diritto canonico]]; e Art. 225 del "Direttorio per il ministero pastorale dei vescovi".</ref>
== Normativa della Chiesa cattolica ==
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{{citazione|Il Vescovo, la cui rinuncia all'ufficio sia stata accettata, mantiene il titolo di emerito della sua diocesi...|Art. 402, §1}}
Il titolo è ribadito anche dal "Direttorio per il ministero pastorale dei vescovi", del 22 febbraio [[2004]], dove è specificato che «dal momento in cui viene pubblicata l'accettazione della rinuncia da parte del Romano Pontefice, il Vescovo diocesano assume, ipso iure, il titolo di Vescovo emerito della diocesi».<ref>[http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cbishops/documents/rc_con_cbishops_doc_20040222_apostolorum-successores_it.html#Capitolo%20IX Direttorio...], nº 225.</ref> Lo stesso Direttorio specifica che il titolo di "vescovo emerito" non si applica ai [[Vescovo ausiliare|vescovi ausiliari]], i quali hanno già un loro [[Vescovo titolare|titolo proprio]].
== Diritti e doveri dei vescovi emeriti ==
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