Transizione di genere: differenze tra le versioni

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== L'iter legale oggi ==
La legge 164 del 14 aprile 1982 non prevede un regolamento di applicazione, quindi - {{Chiarire|ad oggi}} - la procedura giudiziaria è frutto di un'interpretazione tendenzialmente condivisa, che lascia comunque ampi vuoti. La legge non descrive una "normalità" acclarata né una "diversità" certa da correggere, non si esprime in modo rigoroso e restrittivo, quindi dà luogo alla possibilità di non uniformarsi del tutto agli [[stereotipi di genere]].
 
* La persona [[transessuale]] deve presentare un'istanza al [[Tribunale]] della zona di residenza
(si preferisce allegare una perizia tecnica favorevole da un perito di parte accreditato presso il Tribunale stesso)
* Il Tribunale nel caso lo ritenga necessario nomina un [[Consulenza tecnica (processo civile)|consulente tecnico d'ufficio]] (ad es. se non si è presentata una perizia autonomamente o nel caso sia prassi consolidata in quella sede)
* Con la [[sentenza]] positiva del tribunale ci si può rivolgere alle strutture ospedaliere per richiedere gli interventi chirurgici: [[penectomia]], [[orchiectomia]] ed eventualmente [[vaginoplastica]] per le trans [[MtF]]; [[mastectomia]], [[isterectomia]] ed eventualmente [[falloplastica]] o [[clitoridoplastica]] ([[metoidioplastica]]) per i trans [[FtM]].
* Dopo essersi sottoposti agli interventi demolitivi bisogna nuovamente rivolgersi al Tribunale per il cambiamento di stato anagrafico attraverso il quale i documenti d'identità (patente di guida, titoli di studio, licenze, certificati di proprietà)<ref>http://www.onig.it/phpnuke/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=13</ref> vengono modificati per sesso e per nome, con l'eccezione del casellario giudiziario e l'estratto integrale di nascita, documenti che possono essere richiesti esclusivamente dallo Stato o da Enti pubblici.