Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia: differenze tra le versioni

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* Principio di non discriminazione: sancito all'art. 2, impegna gli Stati parti ad assicurare i diritti sanciti a tutti i minori, senza distinzione di razza, colore, sesso, lingua, religione, opinione del bambino e dei genitori;
 
* Superiore interesse del bambino: sancito dall'art. 3, prevede che in ogni decisione, azione legislativa, provvedimento giuridico, iniziativa pubblica o privata di assistenza sociale, l'interesse superiore del bambino deve essere una considerazione preminente;
 
* Diritto alla vita, sopravvivenza e sviluppo: sancito dall'art. 6, prevede il riconoscimento da parte degli Stati membri del diritto alla vita del bambino e l'impegno ad assicurarne, con tutte le misure possibili, la sopravvivenza e lo sviluppo;
 
* Ascolto delle opinioni del bambino: sancito dall'art. 12, prevede il diritto dei bambini a essere ascoltati in tutti i procedimenti che li riguardano, soprattutto in ambito legale. L'attuazione del principio comporta il dovere, per gli adulti, di ascoltare il bambino capace di discernimento e di tenerne in adeguata considerazione le opinioni. Tuttavia, ciò non significa che i bambini possano dire ai propri genitori che cosa devono fare. La Convenzione pone in relazione l'ascolto delle opinioni del bambino al livello di maturità e alla capacità di comprensione raggiunta in base all'età.
 
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Non esistono ancora organi intergovernativi adibiti al monitoraggio dell'implementazione del diritto internazionale. Affinché la Convenzione venga effettivamente sostenuta, deve contenere le proprie specifiche regole di monitoraggio sulla sua implementazione negli Stati membri.<br />
L'efficacia del controllo è direttamente proporzionale a quella del documento.<br />
La normativa della Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia dichiara che uno Stato che ha aderito alla sua ratifica non deve adottare nessuna nessun'altra legislazione o apportare modifiche alle norme nazionali che risultino in conflitto con quelle espresse nella Convenzione.<br />
La Convenzione è dotata di natura autoesecutiva (''self-executive force'') che permette ai singoli cittadini di far valere in un tribunale nazionale i diritti da essa garantiti. Per essere applicata direttamente in una corte nazionale deve essere ratificata, avere un testo chiaro ed esauriente e senza bisogno di rielaborazioni. Inoltre lo Stato coinvolto deve aver riconosciuto nella propria legislazione nazionale il principio di diretta applicabilità delle convenzioni internazionali. Gli Stati che riconoscono tale principio possono esprimerlo con modalità diverse: in alcuni paesi, come i [[Paesi Bassi]] l'applicazione diretta delle Convenzioni Internazionali è stabilita nella Costituzione; in altri il principio è divenuto parte della giurisprudenza, come per esempio in [[Belgio]].<br />
L'art. 44 prevede che ogni stato sottoponga al [[Comitato sui Diritti dell'Infanzia]] un rapporto periodico sui provvedimenti adottati per applicare i principi sanciti dalla Convenzione.<br />