Constitutio romana: differenze tra le versioni

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La '''''Constitutio romana''''', nota anche come '''''Constitutio Lotharii''''', è uno statuto imperiale-pontificio in nove capitoli emanato il giorno 11 novembre dell'[[824]] da [[Lotario I]], sovrano del ''[[Regnum Italiae]]'', figlio dell'imperatore [[Ludovico il Pio]] e coimperatore, mediante il quale vennero regolati gli affari giuridici dell'Urbe.
 
== Antefatti ==
Lotario, [[Regno d'Italia (781-1014)|re d'Italia]] e associato al trono [[Impero carolingio|imperiale]] dal padre [[Ludovico il Pio]], si era recato a Roma una prima volta nella primavera dell'[[823]] per ricevere la consacrazione a coimperatore dall'allora [[Papa Pasquale I]]. Nella sua visita aveva allacciato rapporti con numerosi membri dell'aristocrazia romana assicurandosi nel contempo una notevole popolarità presso le classi popolari della [[Roma|Città eterna]]. Intravista la possibilità di rinsaldare il potere imperiale su quello che veniva ancora denominato [[Ducato romano]], legandolo ancor più al ''Regnum Italiae'' e all'impero, aveva approfittato della lotta per il potere fra il nuovo papa, Eugenio, e il capopopolo Sisinnio o Zinzinno (in latino ''Zinzinnus''), per tornare nuovamente a Roma nel settembre dell'anno successivo erigendosi ad arbitro nella contesa.
 
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Il documento non redistribuì i poteri tra Santa Sede ed Imperatore, bensì sancì ufficialmente lo stato di fatto esistente: l'aristocrazia, erede dell'antico Senato, detiene i poteri municipali, ma sopra di essa viene il pontefice. Egli, a sua volta, è assistito dall'imperatore, riconosciuto come ''patricius'' cioè protettore di Roma: deve vigilare affinché regni l'ordine. Il pontefice è a capo della Chiesa, ma è solo il successore di San Pietro sul trono papale. È San Pietro il vero padrone di Roma, come riconosce il documento all'articolo nono<ref name="Martinori"/>.
 
== Contenuti ==
La ''Constitutio romana'' si articola in nove punti, o articoli, che regolano:
* L'elezione del pontefice, che rimaneva una prerogativa dei Romani (aristocrazia ed alto clero). Nessuno straniero poteva turbarne lo svolgimento. Per coloro che avessero esercitato tale prerogativa senza averne diritto, era prevista la pena dell'[[esilio]]. L'imperatore aveva la facoltà di inviare suoi ambasciatori a Roma per presenziare all'elezione del nuovo pontefice;
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* L'usurpazione dei beni delle chiese: chi aveva occupato dei beni immobili (con qualsiasi giustificazione) o aveva sottratto alle chiese beni mobili doveva essere punito. Erano proibiti ulteriori saccheggi.
 
== Significato e conseguenze ==
La facoltà di ciascun romano di scegliere la propria legge fu una novità. Fino ad allora veniva utilizzato nei tribunali dell'Urbe il [[diritto romano]] in forma quasi esclusiva. La ''Constitutio'' sancì dunque la parità tra esso, il [[Legge salica|diritto salico]] e quello longobardo. L'adozione del diritto individuale ([[legge salica|salico]] o longobardo) in luogo di quello territoriale (romano), venne accolta favorevolmente, a dimostrazione di come la presenza dell'elemento germanico in città e nel territorio [[Lazio|laziale]] fosse tutt'altro che trascurabile. D'altra parte, la coesistenza di tre diversi sistemi giuridici nello Stato della Chiesa non diede origine a disordini o proteste nei decenni successivi, segno evidente che il [[diritto romano]] continuò ad essere «quasi universalmente riconosciuto, e tale rimase fino a che un editto di [[Corrado II]] non ne restrinse la validità al solo territorio di Roma<ref>La citazione è tratta da Ferdinand Gregorovius, ''Storia di Roma nel medioevo'', Vol. 2, Roma, New Compton Editori Srl, 1972, Vol. 2, pag. 42. Gregorovius è anche del parere che «...alcuni cittadini sia franchi che longobardi si dichiararono del codice di Giustiniano a causa dei loro particolari rapporti di clientela ...» (Gregorovius, op. citata, pag. 42)</ref>»;
 
L'obbligo del giuramento dei sudditi al pontefice sancì il pieno riconoscimento del suo [[potere temporale]]. L'imperatore, da una parte, riconobbe alla Sede apostolica diritti sovrani sul territorio dello Stato della Chiesa, ma affermò d'altra parte l'assoluto diritto di sovranità imperiale sui poteri amministrativi e giuridici esercitati da ''singuli duces et iudices'' ("ciascun duce<ref>Il termine forse è più comprensibile se tradotto con "capitano del popolo".</ref> e giudice"). L'Impero d'Occidente si sostituiva a quello d'Oriente come garante del rispetto dell'ordine civile in Roma.
 
== Riforma di Lotario (850) ==
Nell'anno [[850]] lo stesso Lotario volle reinterpretare lo spirito con cui era stata formulata la ''Constitutio romana'', attenuando la posizione non paritaria in cui si era venuto a trovare il potere pontificio rispetto a quello imperiale. Diede infatti disposizioni a suo figlio [[Ludovico II il Giovane|Ludovico II]], allorché venne incoronato imperatore a Roma da [[Papa Leone IV]] (affiancandosi nel governo dell'Impero a suo padre), di condurre per le briglie, lungo una parte del cammino, il cavallo del Papa all'uscita di quest'ultimo dalla propria residenza. Con tale atto simbolico il sovrano franco volle sottolineare la propria sottomissione formale al pontefice<ref>Ambrogio M. Piazzoni, Storia delle Elezioni Pontificie, Casale Monferrato, EDIZIONI PIEMME SpA, 2003, pag. 91, ISBN 88-3846539384-6539-8</ref>.
 
== La ''Constitutio romana'' nella storiografia ==
Gli storici si sono variamente espressi sul significato del documento. Non ci sono dubbi nel collocarlo tra i documenti più importanti nella storia dello Stato Pontificio. Gli studiosi si dividono su un'altra questione: se cioè esso rappresenti il riconoscimento formale e solenne di una situazione in essere oppure sancisca il predominio dell'imperatore sul papa, limitandone le prerogative.<br />
[[Ferdinand Gregorovius]] fu del secondo avviso: la ''Constitutio romana'' affermava, o riaffermava, la sovranità pontificia su Roma e il ''Patrimonium Sancti Petri'', ma sanciva anche un'ingombrante tutela dell'Impero sul papato, con la possibilità, da parte imperiale, di esercitare in vario modo una forma di controllo sull'elezione al Soglio, vincolando i pontefici ancor più strettamente all'Impero.<br />
Altri storici hanno affermato che la ''Constitutio romana'' rappresentò il momento di massima influenza e controllo da parte del potere [[Regno franco|franco]] sulla [[Sede apostolica]]. Tale documento si configurerebbe pertanto come l'espressione di una volontà unilaterale imposta da Lotario al papa. Alcuni articoli, concernenti la partecipazione, in veste di osservatori, di rappresentanti imperiali alle elezioni papali e la facoltà lasciata all'imperatore di non avallare la nomina di un candidato a lui ostile, assoggettavano di fatto la Chiesa di Roma al potere imperiale.
 
== Note ==
<references/>
 
== Bibliografia ==
* Ferdinand Gregorovius, ''Storia di Roma nel Medioevo'', Roma, New Compton Editori Srl, 1972, Vol. 2, pag. 30-44
* Ambrogio M. Piazzoni, Storia delle Elezioni Pontificie, Casale Monferrato, EDIZIONI PIEMME SpA, 2003, pag. 89 e seguenti
* Karl Bihlmeyer e Hermann Tuechle, ''Storia della Chiesa'', Brescia, Editrice Morcelliana SpA, 1983, vol. 2, Il Medioevo
 
== Voci correlate ==
* [[Impero carolingio]]
* [[Stato Pontificio]]
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* [[Lotario I]]
 
== Collegamenti esterni ==
* [http://www.rm.unina.it/didattica/fonti/anto_ame/cap_VIII/VIII_2_or.htm#B Testo originale della ''Constitutio romana''] (artt. 4-9)
* Notizie sulla ''Constitutio romana'' sono contenue nella pagina dedicata a Eugenio II nel [http://www.santiebeati.it/dettaglio/89099 sito santiebeati]
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[[Categoria:Storia medievale del cristianesimo]]
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