Amministrazione straordinaria: differenze tra le versioni

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L''''amministrazione straordinaria''' delle grandi imprese in stato di [[insolvenza]] è una [[procedura concorsuale]], introdotta nel 1979 dalla [[legge Prodi]] (L. 95 del 3 aprile 1979) e ora regolata dal [[Decreto Legislativo|D. Lgs.]] 270/99. Da tale procedura occorre distinguere l'[[amministrazione straordinaria speciale]], introdotta nel 2003 e riservata alle grandi imprese in stato di insolvenza, e l'amministrazione straordinaria prevista per le banche, disciplinata dal Testo Unico Bancario (Titolo IV, capo I, sezione I).
L’'''amministrazione straordinaria''' è una procedura concorsuale disciplinata dal [[D. L. 29 gennaio 1979, n. 26|D.L. 29 gennaio 1979, n. 26]], più volte modificato, che concerne l’[[insolvenza]] della grande [[impresa commerciale]].
 
L'amministrazione straordinaria ha una finalità ''conservativa'' del patrimonio dell'[[impresa]], al contrario delle altre procedure concorsuali (il [[fallimento (diritto)|fallimento]] e la [[liquidazione coatta amministrativa]]), che hanno invece finalità ''liquidativa''.
La normativa è stata introdotta con il fine di consentire a tali aziende la possibilità di mettere in atto attività di prosecuzione, riattivazione o riconversione dirette da un lato a favorire la conservazione del patrimonio produttivo e dall’altro, a causa delle notevoli dimensioni dell’ azienda in esame, ad evitare un’espansione sistemica della [[crisi]] nel medesimo settore ed in altri ad esso collegati. Nel 1999,  con Dlgs n.270, la normativa è stata nuovamente modificata, mentre nel 2004 è stata introdotta la disciplina per le imprese di grandissime dimensioni che rappresentano concrete prospettive di ristrutturazione economica e finanziaria ([[D.L. 347/2003]], c.d. Decreto Marzano) la quale presenta delle peculiarità procedurali.
 
Essa infatti mira al recupero e al risanamento delle grandi imprese che versano in uno stato di [[insolvenza]], per evitare la dispersione del patrimonio aziendale e la perdita di un gran numero di posti di lavoro.
 
== Presupposti ==
 
Presupposto soggettivo:
La disciplina è riservata alle imprese commerciali, anche individuali, soggette al fallimento, che presentano i presupposti degli artt. 2 e 27 [[Dlgs 270/99]], ovvero:
* la procedura può essere applicata alle imprese, anche individuali, soggette a fallimento;
* l'imprenditore deve presentare richiesta di ammissione al Ministero dello Sviluppo Economico.
Sono dunque esclusi gli imprenditori non commerciali, i piccoli imprenditori e gli enti pubblici, ex art. 1 l.fall.
 
Presupposti oggettivi: le imprese commerciali
-         Un numero di dipendenti subordinati non inferiore a duecento da almeno un anno;
* devono essere in stato di [[insolvenza]];
* devono avere un numero di dipendenti non inferiore a 200 da almeno un anno
* presentano « concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico».
* devono avere un indebitamento complessivo pari ad almeno i 2/3 tanto del totale dell'attivo dello stato patrimoniale che dei ricavi provenienti dalle vendite e dalle prestazioni dell'ultimo esercizio.
 
Se concorrono tali presupposti, il [[tribunale]], invece che dichiarare con [[sentenza]] il fallimento, deve pronunciare una [[sentenza]] dichiarativa dello stato di [[insolvenza]].
-         L’ammontare dei [[Debito|debiti]] sia non inferiore ai due terzi sia del totale dell’attivo dello [[stato patrimoniale]] sia dei [[Ricavo|ricavi]] annuali delle vendite e delle prestazioni dell’ ultimo esercizio;
 
Tale [[sentenza]] nomina uno o tre commissari giudiziali e apre la fase preliminare.
-         La sussistenza di uno [[Insolvenza|stato d’insolvenza]]
 
La [[sentenza]] che dichiara lo stato di [[insolvenza]] produce gli stessi effetti della [[sentenza]] di fallimento.
-         Concrete prospettive di recupero dell’ equilibrio economico.
 
== Fase preliminare ==
Sul punto è necessario precisare che molto dibattuta è la questione relativa al concetto d’insolvenza in rapporto con quello previsto dall’ art 5 legge fallimentare.
 
In questa fase bisogna accertarsi che esistano per l'[[impresa]] "concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico".
L’opinione maggioritaria ritiene che  l’insolvenza richiesta dal d.lgs. n.270/1999 si sostanzia in una situazione di crisi superabile mediante un adeguato piano di risanamento ed un ripristino dell’ equilibrio economico-finanziario che possa consentire la conservazione del patrimonio produttivo ed il salvataggio dell’ impresa nel mercato, e non può essere analoga a quella posta a fondamento del [[Fallimento (ordinamento giuridico italiano)|fallimento]], invece irreversibile.
 
Solo ed esclusivamente in caso di giudizio positivo, il procedimento potrà continuare, ammettendo l'[[impresa]] alla procedura di amministrazione straordinaria. In caso contrario, infatti, il [[tribunale]] pronuncerà il fallimento allorché ne ricorrano i presupposti.
Gli effetti della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza differiscono, per certi aspetti, da quelli previsti nella procedura fallimentare.
 
Il compito di verificare la sussistenza di tali condizioni è affidato al commissario giudiziale che deve, entro 30 giorni dalla dichiarazione dello stato di [[insolvenza]], depositare una relazione che esponga le cause dell'[[insolvenza]] e che esprima una valutazione motivata circa l'esistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali.
La posizione dell’imprenditore insolvente, nel periodo di osservazione, è analoga a quella del debitore ammesso al concordato preventivo. Lo stesso, infatti, non viene spossessato dell’ amministrazione e della disponibilità del suo patrimonio, ma vede soltanto ridimensionata la sua autonomia gestoria la quale   continua sotto la vigilanza del commissario giudiziale. L’affidamento della gestione al commissario giudiziale da parte del Tribunale è eventuale e può essere attribuita mediante la sentenza dichiarativa dello stato d’insolvenza oppure successivamente con decreto.
 
Tale risultato deve potersi realizzare, in via alternativa tramite la cessione dei complessi aziendali, sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'[[impresa]] di durata non superiore a un anno ("''programma di cessione dei complessi aziendali''"), oppure tramite la ristrutturazione economica e finanziaria dell'[[impresa]], sulla base di un programma di risanamento di durata non superiore a due anni ("''programma di ristrutturazione''"). Dal 2008, inoltre, questo risultato può essere realizzato, per le sole società operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali, anche tramite la cessione di complessi di bene e contratti, sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata non superiore ad un anno ("''programma di cessione dei complessi di beni e contratti''").
Sul versante creditorio gli effetti della sentenza dichiarativa dello stato d’insolvenza sono:
 
Il [[tribunale]], entro trenta giorni dal deposito della relazione, tenuto conto del parere e delle osservazioni depositati, nonché degli ulteriori accertamenti eventualmente disposti, dichiara con decreto motivato l''''apertura della procedura di amministrazione straordinaria'''.
- l’impossibilità di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali;
 
In caso contrario, dichiara con decreto motivato il fallimento.
- l’impossibilità di acquisire diritti di prelazione, salvo autorizzazione del [[giudice delegato]];
 
- l’inopponibilità ai terzi degli atti compiuti successivamente alla dichiarazione dello stato d’insolvenza;
 
- l’apertura del concorso fra i creditori e vincolo all’accertamento concorsuale dei crediti;
 
- l’interruzione  del decorso delle prescrizioni e non verificarsi delle decadenze;
 
- per i crediti pecuniari: sospensione degli interessi, scadenza istantanea ai fini processuali, inclusione nel concorso di crediti condizionali;
 
- per i crediti infruttiferi: ammissione per l’intero e sconto in sede di riparto;
 
- equiparazione della sentenza dichiarativa al pignoramento.
 
=== Organi della procedura ===
* '''[[Tribunale]] del luogo dove l’impresa ha la sede principale:'''
è l’organo competente per la dichiarazione dello stato d’insolvenza dell’azienda in crisi.
 
Il tribunale vi provvede su iniziativa degli stessi soggetti legittimati a chiedere la dichiarazione di fallimento ai sensi dell’ art. 3 legge fallimentare ovvero dell’[[imprenditore]] stesso, dei creditori e del [[pubblico ministero]].  La sentenza è comunicata e resa pubblica con le stesse modalità previste per la dichiarazione di fallimento ed è inoltre comunicata entro tre giorni al [[Ministero dello sviluppo economico|Ministro dello sviluppo economico]].
 
Spetta, inoltre, al Tribunale:
 
- la competenza a conoscere di tutte le azioni che derivano dalla procedura in esame;
 
- la nomina di uno o tre commissari giudiziali su indicazione del MISE o, in caso di inerzia, di sua iniziativa;
 
- la nomina del Giudice delegato;
 
- l’ordine di deposito dei bilanci e delle [[Scrittura contabile|scritture contabili]];
 
- la fissazione della data dell’udienza di verifica dello stato passivo.
 
* '''[[Commissario giudiziale]]:'''
è nominato dal Tribunale su nomina del Ministero dello sviluppo economico.
 
L’organo può essere formato da uno o tre commissari, in tale ultimo caso, la rappresentanza è esercitata da almeno due di essi.
 
Ad esso spetta la gestione dell’impresa per tutto il periodo di osservazione della stessa ed è pubblico ufficiale per quanto attiene l’esercizio delle funzioni conferite. Inoltre, al termine del periodo di osservazione, è tenuto a redigere e presentare al Tribunale una dettagliata relazione sulle cause del dissesto e sull’esistenza delle condizioni di recupero sulla base della quale il Tribunale deciderà se optare per l’ apertura della procedura di amministrazione straordinaria oppure dichiarare il fallimento della società.                                                                                                                                     
 
* '''[[Commissario straordinario|Commissario Straordinario]]:'''
è l’organo deputato alla gestione dell’impresa in crisi per tutto il periodo della procedura.
 
Nominato dal MISE o, in caso di inerzia, dal Tribunale competente entro 5 giorni dalla comunicazione del decreto che dichiara aperta la procedura, i quali possono attribuire tale carica agli stessi commissari giudiziali nominati in sede di osservazione, ha come funzione primaria quella di presentare, entro i  sessanta giorni successivi al decreto di apertura della procedura, un programma sulla cui base verrà svolta l’ amministrazione della società in crisi.
 
Ad esso spetta la gestione dell’ impresa e l’amministrazione dei beni dell’ imprenditore insolvente. L’amministrazione avviene sotto il controllo del Ministero dello sviluppo economico il quale, ai sensi dell’art. 42 D. lgs n. 270/1999, deve essere interpellato e fornire la propria autorizzazione ogni qualvolta il commissario straordinario è chiamato ad adottare:
 
-atti di alienazione e di affitto di aziende e rami di azienda;
 
- gli atti di alienazione e di locazione di beni immobili e di costituzione di diritti reali sui medesimi.
 
- gli atti di alienazione di beni mobili in blocco, di costituzione di pegno e le transazioni, se di valore indeterminato o superiore a 206.5682,76 euro.
 
La mancanza di autorizzazione non rende l’atto nullo, ma solo annullabile. Il potere di compiere tali atti, infatti, non viene attribuito dal Ministero al Commissario Straordinario, ma è un potere che gli appartiene originariamente.
 
Da ultimo redige ogni sei  mesi una relazione sulla situazione patrimoniale dell’ impresa e sull’andamento della gestione che viene inviata al Ministero dello sviluppo economico al fine di permettere il monitoraggio sulla gestione.
 
Il [[Ministero dello sviluppo economico|MISE]] ,infatti, sulla base delle informazioni e del monitoraggio svolto oppure su proposta del comitato di sorveglianza può revocare il commissario straordinario in ogni tempo laddove ne ravvisa la necessità.   
 
* '''[[Comitato di Sorveglianza]]:'''
viene nominato entro 15 giorni dalla nomina del commissario straordinario dal MISE ed è composto da tre a cinque membri di cui rispettivamente uno o due chirografari.
 
L’organo svolge preminentemente una funzione consultiva in quanto è chiamato a pronunciarsi mediante pareri sugli atti del commissario nei casi previsti ed in ogni altro caso in cui il Ministero dello sviluppo economico lo ritenga opportuno.
 
Il comitato, inoltre, ha poteri d’ispezione dei documenti contabili e i documenti della procedura ed inoltre può chiedere chiarimenti al commissario straordinario e all’ imprenditore stesso. 
 
== Svolgimento della procedura ==
 
Entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto che dichiara aperta la procedura, il [[Ministero dello sviluppo economico|Ministro dello sviluppo economico]] nomina con decreto uno o tre commissari straordinari, che prendono il posto del commissario o dei commissari giudiziali nominati per la fase preliminare. Il Ministro nomina inoltre un comitato di sorveglianza, composto da tre o cinque membri, di cui rispettivamente uno o due creditori chirografari, che esprime il parere sugli atti del commissario nei casi previsti dalla legge e in ogni altro caso in cui il Ministero dell'industria lo ritiene opportuno.
La procedura è definita mista perché prevede l’intervento sia dell’[[autorità giudiziaria]] che di quella amministrativa (MISE), ed è suddivisibile in due fasi: una di osservazione giudiziale e una di esecuzione del programma in seguito all’ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria.
 
Il commissario straordinario ha la gestione dell'[[impresa]] e l'amministrazione dei beni dell'[[impresa]]; egli deve scegliere una delle seguenti strategie di risanamento:
La prima fase si apre con la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza emanata dal Tribunale del luogo in cui l’azienda ha sede con contestuale nomina di 1 o 3 commissari giudiziali su indicazione del MISE.
* un '''programma di cessione dei beni aziendali''' oppure
* un '''programma di ristrutturazione'''
e deve, dopo l'autorizzazione dal [[Ministero dello sviluppo economico]], attuarlo.
 
Il programma deve indicare:
Ad essa segue un periodo di osservazione da parte del commissario giudiziale della durata di circa 70 giorni volto a verificare se sussistono possibilità di risanamento per l’impresa. All’esito della quale, il Tribunale, nell’ipotesi in cui non vi siano possibilità di recupero dell’ attività produttiva e sulla base della relazione stilata dal commissario giudiziale ed un parere del MISE, è tenuto a dichiarare con sentenza il [[fallimento]] .
 
a) le attività imprenditoriali destinate alla prosecuzione e quelle da dismettere;
Di contro, nel caso in cui si siano state riscontrate concrete prospettive di risanamento dell’equilibrio economico delle attività imprenditoriali, il Tribunale, con decreto motivato, ammette la stessa alla procedura di amministrazione straordinaria, la quale verrà gestita sulla base di un programma che il commissario straordinario è tenuto a redigere entro i sessanta giorni successivi al decreto di apertura della procedura.
 
b) il piano per la eventuale liquidazione dei beni non funzionali all'esercizio dell'[[impresa]];
Sul punto è necessario precisare che, con il fine di limitare un eccesso di discrezionalità, il D.lgs. n. 270/1999 ha voluto delimitare il tipo di interventi possibili per tale recupero.
 
c) le previsioni economiche e finanziarie connesse alla prosecuzione dell'esercizio dell'[[impresa]];
L’art. 27 individua due tipi di programmi sulla cui base tentare il recupero della produttività dell’ azienda in crisi:
 
d) i modi della copertura del fabbisogno finanziario, con specificazione dei finanziamenti o delle altre agevolazioni pubbliche di cui è prevista l'utilizzazione.
- '''un programma di cessione''' dei complessi aziendali, da realizzare  a seguito  della prosecuzione dell’ esercizio dell’ impresa per un periodo non superiore ad un anno in cui è possibile il soddisfacimento non integrale dei creditori;
 
Se è adottato l'indirizzo della cessione dei complessi aziendali, il programma deve altresì indicare le modalità della cessione, segnalando le offerte pervenute o acquisite, nonché le previsioni in ordine alla soddisfazione dei creditori.
 - '''un programma di ristrutturazione''', sulla base di una attività di risanamento di durata non superiore a due anni, in cui diversamente è previsto il soddisfacimento integrale dei creditori dell’ impresa .
 
Se è adottato l'indirizzo della ristrutturazione dell'[[impresa]], il programma deve indicare, inoltre, le eventuali previsioni di ricapitalizzazione dell'[[impresa]] e di mutamento degli assetti imprenditoriali, nonché i tempi e le modalità di soddisfazione dei creditori, anche sulla base di piani di modifica convenzionale delle scadenze dei debiti o di definizione mediante [[concordato fallimentare|concordato]].
Il programma è redatto sotto la vigilanza del Ministero dello sviluppo economico ed in conformità degli indirizzi di politica industriale dal medesimo adottati in modo da salvaguardare l’unità operativa dei complessi aziendali dell’impresa cedente e dell’impresa cessionaria tenuto conto degli interessi dei creditori, nonché, conformarsi alle disposizioni ed orientamenti dell’Unione Europea in materia di aiuti di Stato per il salvataggio delle imprese in difficoltà. Il programma deve indicare:
 
Il commissario può proporre azioni revocatorie fallimentari soltanto se è stata autorizzata l'esecuzione di un programma di cessione dei complessi aziendali.
- il piano per l’ eventuale liquidazione dei beni non funzionali all’ esercizio dell’ impresa;
 
== Cessazione della procedura ==
- le previsioni economiche  e finanziarie connesse alla prosecuzione dell’ impresa, quale che sia il programma;
 
La procedura di amministrazione straordinaria cessa nei seguenti casi, in cui il [[tribunale]] ne dispone con decreto la conversione in fallimento:
- i modi della copertura del fabbisogno finanziario, con specificazione dei finanziamenti e delle altre agevolazioni pubbliche di cui è prevista l’utilizzazione;
 
* qualora, in qualsiasi momento nel corso della procedura di amministrazione straordinaria, risulta che la stessa non può essere utilmente proseguita;
- i costi generali e specifici complessivamente stimati per l’attuazione della procedura con esclusione del compenso dei commissari e del comitato di sorveglianza. 
* quando, essendo stato autorizzato un programma di cessione dei complessi aziendali, tale cessione non sia ancora avvenuta, in tutto o in parte, alla scadenza del programma;
 
* quando, essendo stato autorizzato un programma di ristrutturazione, l'[[imprenditore]] non abbia recuperato la capacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni alla scadenza del programma.
=== Effetti ===
L’ammissione alla procedura straordinaria produce determinati effetti.
 
In primo luogo per quanto concerne i creditori, vige a carico di quest’ ultimi il divieto di azioni esecutive individuali. Tale divieto è assoluto e non  presenta eccezioni, differentemente da quanto previsto in caso di fallimento da leggi speciali come quella a favore delle operazioni di credito fondiario.
 
Inoltre, le [[Azione revocatoria fallimentare|azione revocatorie]] possono essere esperite dal commissario straordinario solo se quest’ ultimo abbia posto in essere un programma di cessione dei complessi aziendali.
 
Con riferimento ai contratti in corso di svolgimento, l’art 50 dlgs n. 270/1999, con il fine di agevolare la prosecuzione ed il risanamento dell’ attività di impresa, prevede la prosecuzione degli stessi fino a quando il commissario non decide di scioglierli o subentrare.
 
Da ultimo i crediti dei terzi derivanti dalla prosecuzione dei contratti in corso, nonché tutti i crediti sorti per la continuazione dell’esercizio dell’ impresa e la gestione del patrimonio del debitore sono soddisfatti  in prededuzione anche nell’ ipotesi in cui la procedura si converte in fallimento.
 
== Cessazione della procedura ==
L’amministrazione straordinaria può concludersi con esiti differenti.
 
== Chiusura della procedura ==
Da un lato può cessare per conversione in fallimento e dall’altro, al contrario, può terminare con la chiusura della procedura ed il ritorno in bonis dell’impresa.
 
La procedura di amministrazione straordinaria si chiude:
La prima ipotesi si verifica nel corso della procedura allorquando il commissario straordinario si rende conto che la medesima non può essere più proseguita. Inoltre, la conversione può essere disposta ogni qual volta, al termine prescritto dalla legge per l’esecuzione del programma di cessione e di ristrutturazione, rispettivamente la cessione non si è conclusa oppure l’impresa non è stato in grado di  soddisfare le proprie obbligazioni e rilanciarsi.
 
* se, nei termini previsti dalla [[sentenza]] dichiarativa dello stato di [[insolvenza]], non sono state proposte domande di ammissione al passivo;
La chiusura dell’ amministrazione straordinaria può verificarsi anche dopo che lo stato passivo è stato reso esecutivo mediante un [[Concordato fallimentare|concordato]] proposto da un terzo o dall'imprenditore. Esso deve essere autorizzato dal Ministero dello sviluppo economico e soggetto alla stessa disciplina del concordato fallimentare previste nelle ipotesi di liquidazione coatta amministrativa.
 
* se, anche prima del termine di scadenza del programma, l'[[imprenditore]] insolvente ha recuperato la capacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
Da ultimo la cessazione della procedura può avvenire in seguito al verificarsi di una delle cause previste dall’art 74 d.lgs n. 270/99 .
 
* con il passaggio in giudicato della [[sentenza]] che approva il [[concordato fallimentare|concordato]].
-         Mancata presentazione delle domande di insinuazione al passivo;
 
Se è stato autorizzato un programma di cessione dei complessi aziendali, la procedura di amministrazione straordinaria si chiude altresì:
-         Recupero da parte dell’ imprenditore della capacità di soddisfare le proprie obbligazioni;
 
-         In* casoquando, anche prima che sia compiuta dila programmaripartizione difinale cessionedell'attivo, quandole tuttiripartizioni iai debiticreditori sonoraggiungono statil'intero pagatiammontare oddei estinticrediti ammessi, o questi sono in altro modo estinti e sono stati pagati i compensi degliagli organi della procedura e le relative spese;
 
* quando è compiuta la ripartizione finale dell'attivo.
-         Quando è comunque compiuta la ripartizione finale dell’ attivo.<ref>{{Cita libro|autore=Vincenz Buonocore|titolo=Manuale di Diritto Commerciale|anno=2016|editore=|città=|p=|pp=|ISBN=978-88-9210504-1}}</ref> <ref>{{Cita libro|autore=G. Angelici, G.B. Ferri|titolo=Manuale di Diritto Commerciale|anno=2016|editore=UTET|città=|p=|pp=|ISBN=978-88-5981615-7}}</ref><ref>{{Cita libro|autore=Gian Franco Campobasso|titolo=Manuale di Diritto Commerciale|anno=2015|editore=UTET|città=|p=|pp=|ISBN=978-88-5981156-5}}</ref>
 
== Voci correlate ==
* [[Legge Prodi]]
* [[Fallimento (ordinamento giuridico italiano)|Fallimento]]
* [[Crisi d'impresa]]
* [[Amministrazione straordinaria speciale|Amministrazione Straordinaria speciale]]
* [[Concordato preventivo|Concordato Preventivo]]
* [[Piano di risanamento|Piani di risanamento]]
* [[Accordo di ristrutturazione|Accordi di ristrutturazione ex art 182-bis]]
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