Parroco: differenze tra le versioni
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Sempre per il diritto canonico, il parroco può essere nominato dal vescovo per un tempo definito, in Italia per nove anni. Prima della scadenza dei nove anni, il vescovo non ha, però, il potere di revocarlo, se non per gravi motivi. Quando lo richiedano le circostanze, il capo della [[diocesi]] può comunque ''invitare'' quello della parrocchia a dimettersi, se sussistono motivi proporzionati o la destinazione ad altro incarico.
I vecchi codici di diritto canonico (l'ultimo a contemplarlo è quello del 1917) prevedevano il diritto di [[giuspatronato]]. Tale diritto, non più previsto, è ancora in vigore in alcune parrocchie e prevede la possibilità per una famiglia ("giuspatronato privato") o per la
== Curiosità ==
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