Contratto di somministrazione: differenze tra le versioni

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*[[contratto consensuale|Consensuale]], poiché si perfeziona con il (solo) consenso delle parti;
*[[contratto a titolo oneroso|Oneroso]], poiché presuppone il corrispettivo di un prezzo;
*[[sinallagma|A prestazioni corrispettive]], in quanto una parte si obbliga a pagare il prezzo e l'altra a fornire la prestazione;
 
*'''[[contratto di durata|Di durata''']], dato che l'esecuzione delle prestazioni non è istantanea (''prestazioni periodiche o continuative''). Tale caratteristica è fondamentale per capire la natura contrattuale che differisce notevolmente dalla vendita a consegne ripartite. Nello specifico, la vendita a consegne ripartite risulta essere una prestazione unitaria frammentata per esigenze di attuazione mentre la somministrazione soddisfa il duraturo bisogno del somministrato di disporre della materia prima indispensabile per lo svolgimento della sua attività e quindi non è esauribile ''uno actu''.
 
L'ordinamento giuridico italiano non circoscrive l'ambito di applicazione della somministrazione, per cui si possono trovare forme di somministrazione caratterizzate dal passaggio di proprietà delle cose fornite (''s. di consumo'') e forme in cui è soddisfatta solo l'esigenza temporanea di godimento (''s. d'uso'').