Società per azioni (ordinamento italiano): differenze tra le versioni

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== Costituzione ==
Le condizioni per la valida costituzione di una S.p.A. sono essenzialmente quattro<ref>{{cita|Campobasso, 2017|pp. 165-167}}.</ref>:
 
*Un [[contratto associativo]] tra due o più persone o un atto unilaterale (nel caso della S.p.A. cosiddetta [[Società per Azioni unipersonale|unipersonale]], cioè con un unico socio).
*La redazione di un [[atto costitutivo]] e di uno [[statuto (diritto)|statuto]] per [[atto pubblico]], [[ad substantiam]], contenenti importanti informazioni sulla società (sede principale e secondarie, [[oggetto sociale]], ammontare del capitale, ...) e le regole dell'agire comune che i soci stabiliscono.
*L'intera sottoscrizione di un [[Capitale sociale (economia)|capitale sociale]] il cui valore non deve essere inferiore ai 120 mila [[euro]], (una percentuale pari o superiore al 25% del capitale sociale dichiarato nell'atto costitutivo deve essere depositato presso un istituto di credito oppure una polizza assicurativa per una somma equivalente deve essere stipulata a fini di garantire il conferimento)
*Il deposito dell'atto costitutivo presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale deve essere effettuato ad opera del notaio entro 20 giorni o in caso di inadempienza a cura degli stessi amministratori nominati nell'atto costitutivo; se questi non vi provvedono nel termine indicato, ciascun socio può provvedervi a spese della società. Solo a seguito di questa operazione la società acquisirà personalità giuridica e autonomia patrimoniale perfetta.<ref>{{cita|Campobasso, 2017|pp. 167-168}}.</ref>
 
Solo al momento dell'iscrizione della società nel registro delle imprese si verifica la separazione patrimoniale tra il patrimonio dei soci e quello della società: la società acquista la [[persona giuridica|personalità giuridica]] (art. 2331 c.c.).Per le operazioni compiute in nome della società prima dell'iscrizione nel registro delle imprese sono responsabili solidalmente ed illimitatamente verso i terzi coloro che hanno agito. Tali atti possono poi essere [[ratifica]]ti dalla società, una volta che sia sorta, con l'effetto di aggiungere la responsabilità della società nei confronti dei terzi e, sul piano interno, di sollevare il socio che ha agito.
 
Prima della riforma del diritto societario del [[2003]], non era consentito costituire S.p.A. di tipo unipersonale. Qualora tale ipotesi si fosse verificata durante la vita della società, la conseguenza sarebbe stata il superamento della separazione patrimoniale ai danni dell'unico socio il quale avrebbe risposto, seppur in via [[sussidiarietà|sussidiaria]] illimitatamente con il proprio patrimonio delle obbligazioni assunte dalla S.p.A. Inoltre il permanere di tale situazione per un periodo di sei mesi era una delle cause di scioglimento della società. Attualmente, qualora si verificasse l'unipersonalità del socio nella S.p.A., il principio dell'autonomia patrimoniale perfetta è derogato solo nel caso in cui non siano stati effettuati per intero i conferimenti e non si sia adempiuto a pubblicizzare il fatto secondo gli oneri speciali del caso.
 
L'atto costitutivo deve contenere<ref>{{cita|Campobasso, 2017|pp. 165-166}}.</ref>:
* Generalità dei soci e degli eventuali promotori, nonché il numero delle azioni assegnate a ciascuno di essi
* Denominazione sociale, e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie.