Azione legale: differenze tra le versioni

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L'azione spettante al soggetto titolare del diritto sostanziale ha natura di [[diritto potestativo]]: è questo il caso tipico dell'''[[azione civile]]''. Vi sono anche casi, del tutto eccezionali, di ''[[sostituto processuale|sostituzione processuale]]'', in cui l'azione civile può essere esercitata da un soggetto diverso dal titolare del diritto sostanziale, che agisce comunque nel proprio interesse.
 
L'azione spettante al pubblico ministero ha natura di [[potestà]]. È il caso dell'''[[azione penale]]'', con la quale viene realizzata la pretesa punitiva pubblica (''[[ius puniendi]]'') che sorge a seguito della commissione di un [[reato]]. Va però rilevato che, in certi casi, l'ordinamento può prevedere l'azione del pubblico ministero anche in materia civile. L'azione del pubblico ministero può essere ''obbligatoria'' o ''discrezionale'', secondo che egli sia obbligato ad esercitarla, ove ne ricorrano le condizioni, oppure possa valutare di volta in volta l'opportunità dell'esercizio. In Italia l'azione penale è obbligatoria, vi sono però ordinamenti (specie di ''[[common law]]'') dove è facoltativa. D'altra parte, in certi ordinamenti anche l'azione penale può essere esercitata da un privato: può trattarsi della persona offesa dal reato, che agisce quindi nel proprio interesse, o di un'azione popolare; in ogni caso negli ordinamenti attuali i privati hanno di solito un ruolo solamente suppletivo o integrativo rispetto al pubblico ministero (in Italia l'azione penale è esclusivamente pubblica nonostante talvolta si parli impropriamente di "azione privata" nei casi in cui l'esercizio da parte del pubblico ministero è subordinato alla [[querela]] della parte lesa).
 
L'azione popolare è un caso di esercizio privato di funzioni pubbliche. Come tale ha negli ordinamenti odierni natura del tutto eccezionale, essendo ammessa solo in alcuni casi espressamente consentiti dalla legge.