Eversione dell'asse ecclesiastico: differenze tra le versioni

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Con l'espressione '''eversione dell'asse ecclesiastico''' si indicano gli effetti economici di due [[Legge|leggi]] del [[Regno d'Italia (1861-1946)|Regno d'Italia]], e segnatamente il [[regio decreto-legge|regio decreto]] 3036 del 7 luglio [[1866]] di soppressione degli Ordiniordini e delle Corporazionicongregazioni religiose (in esecuzione della Legge del 28 giugno 1866, n° 2987), e la legge 3848 del 15 agosto [[1867]] perche dispose la liquidazioneconfisca dell'dei beni degli enti religiosi ("Asse ecclesiastico"). Il termine "eversione", dalla radice [[lingua latina|latina]] ''evertĕre'', significa abbattere, rovesciare, sopprimere. Il termine "asse", dal latino ''as, assis'' = moneta, significa "patrimonio".<ref>Il termine, oggi disusato, sopravvive quasi soltanto nell'espressione "asse ereditario", che indica il patrimonio lasciato a disposizione degli eredi.</ref>
 
L'espressione, quindi, qualifica la confisca dei beni degli enti religiosi come un abbattimento del potere economico della chiesa cattolica. Essa venne utilizzata sia nei disegni preparatori che nella legge stessa del 1866, ma in leggi successive il concetto fu edulcorato con l'espressione "liquidazione dell'asse ecclesiastico", terminologia che sottace la natura confiscatoria, ma che trova una corrispondenza in una maggiore moderazione delle leggi stesse. La nuova terminologia intese indicare come obiettivo della legislazione quello di imporre alla Chiesa la vendita dei propri beni immobili, attraverso, ad esempio, la conversione in titoli di stato. Obiettivo di fondo dell'azione del legislatore fu, quindi, l'estensione del controllo dello Stato sulla Chiesa.