Querela: differenze tra le versioni

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Il diritto di querela può decadere anche per [[Rinuncia (diritto)|rinuncia]], che può essere effettuata prima di aver presentato la querela.
 
La rinuncia può essere espressa, se fatta nelle forme dell'art. 339 [[c.p.p.]] (personalmente o a mezzo di procuratore speciale, con dichiarazione sottoscritta, rilasciata all'interessato o a un suo rappresentante; la dichiarazione può anche essere fatta oralmente a un ufficiale di polizia giudiziaria o a un notaio, i quali accertata l'identità del rinunciante, redigono verbale), o tacita quando il soggetto querelante tenga un atteggiamento incompatibile con la propria volontà di querelare. È considerata rinuncia anche quando per i reati di [[Ingiuria (ordinamento italiano)|ingiuria]] e [[diffamazione]] il soggetto offeso si sia rivolto a un [[giurì d'onore]].
 
==== Remissione ====
La querela già presentata può essere ritirata con la [[remissione]], tranne quando la querela si riferisca a talune fattispecie riguardanti violenza sessuale o reati di natura sessuale in danno di minori, poiché la querela è in tali casi irrevocabile. Anche la remissione può essere espressa e tacita, oltre che processuale ed extraprocessuale. Può essere respinta dal querelato, ad esempio nel caso che questi abbia interesse all'accertamento della verità giudiziale in merito all'[[imputazione]]. La remissione è inoltre causa estintiva del [[reato]].
 
== Note ==