Utente:Vacss/Sandbox

La tutela dei risparmi e i pilastri su cui si fonda

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I quattro pilastri

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L’esercizio della tutela del cliente bancario e finanziario si fonda su quattro “pilastri” che funzionano in modo integrato: le regole, i controlli di vigilanza, gli strumenti di ascolto e risoluzione delle controversie e la dimensione educativa (educazione finanziaria).

I primi sono rivolti ai soggetti che offrono servizi bancari e finanziari, e hanno la funzione di assicurare che questi applichino appieno “le regole di condotta e di informativa” nei confronti dei clienti. La dimensione educativa e gli strumenti di ascolto e risoluzione delle controversie contribuiscono a fornire direttamente maggiori strumenti di protezione che questi possono utilizzare per “autotutelarsi”.[1]

Le regole:

Gli intermediari finanziari svolgono la loro attività nella cornice di un quadro regolamentare definito sulla base di standard e principi concordati a livello internazionale e della normativa europea e italiana.

Tali regole indirizzano il comportamento degli intermediari finanziari nei rapporti con la clientela e definiscono le disposizioni di trasparenza delle condizioni contrattuali, al fine di rendere il cliente informato dei rischi e dei costi dei prodotti finanziari offerti e capace di confrontarli tra loro [2].

I controlli di vigilanza:

L’attività di controllo di tutela, pianificata annualmente sulla base di informazioni raccolte dalle varie autorità, dalle segnalazioni della clientela e dalle associazioni di consumatori, viene realizzata dalla Banca d’Italia attraverso verifiche ispettive degli intermediari e interventi a distanza e, se vengono rilevate violazioni o scorrettezze, essa può esercitare poteri sanzionatori e inibitori.

Gli strumenti di ascolto e risoluzione delle controversie

Un cliente che riscontri problemi nell’utilizzo di prodotti o di servizi bancari, assicurativi o previdenziali, può attivare diversi “canali”[3]:

  • Il primo passo da compiere è quello di presentare un reclamo presso l’intermediario con cui è sorta la controversia, sia questo una banca, un fondo pensione, una società assicuratrice o altro. Se la risposta non è soddisfacente, oppure non viene fornita, il cliente ha a disposizione le tre strade descritte nei punti successivi.
  • È possibile presentare un esposto presso le Autorità di vigilanza competenti (Banca d’Italia[4] e Consob[5] per problemi con intermediari bancari o finanziari, IVASS[6] con le assicurazioni, COVIP [7]con i fondi pensione). Queste autorità non hanno il potere di dirimere le liti, ma hanno quello di sanzionarli “nel più generale interesse della tutela del pubblico”.
  • Esistono diversi sistemi di risoluzione stragiudiziale ai quali il cliente può rivolgersi. Due di questi sono l’Arbitro bancario finanziario, “competente sulle controversie che riguardano i servizi bancari e finanziari”, e l’Arbitro per le controversie finanziarie, “competente per le controversie che riguardano la violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza che gli intermediari devono rispettare quando prestano il servizio di gestione collettiva del risparmio o i cosiddetti servizi di investimento”.
  • Solo dopo aver ricorso ai sistemi di risoluzione stragiudiziali, è possibile ricorrere al giudice ordinario.

La dimensione educativa

“È opportuno sviluppare i meccanismi adatti per aiutare i clienti di oggi e di domani a sviluppare la conoscenza, le competenze e la fiducia per comprendere

adeguatamente i rischi, inclusi quelli finanziarie e le opportunità, operare scelte informate, sapere a chi rivolgersi per avere un supporto, e agire per migliorare il proprio benessere finanziario”[8] Questo l’invito del G20 pubblicato dall’OCSE rivolto alle istituzioni nazionali al fine di impegnarsi ad accrescere le conoscenze dei cittadini in campo economico e finanziario. Per prendere decisioni consapevoli nell’ambito finanziario occorre che i cittadini siano in possesso di alcune conoscenze di base. Per quanto riguarda l’Italia, il livello di alfabetizzazione finanziaria dei cittadini e delle imprese, specie in Italia dove rimane ancora molto basso nel confronto internazionale.[9] Per questo le nostre istituzioni si adoperano da anni per avviare iniziative e programmi di educazione finanziaria destinati a tutte le fasce di età, e finalizzate destinate a “innalzare il livello di cultura finanziaria e la capacità di autotutela dei cittadini”. (Magda Bianco) Molte di queste istituzioni e autorità – dal Ministero dell’Economia e delle Finanze alla Banca d’Italia, dalla Consob all’IVASS – dal 2017 operano insieme all’interno del Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria, che trova la sua principale espressione nel portale di educazione finanziaria Quello che conta.



  1. ^ Audizione della Capo del Dipartimento Tutela della clientela ed educazione finanziaria della Banca d’Italia (PDF), su bancaditalia.it.
  2. ^ La trasparenza delle condizioni contrattuali, su economiapertutti.bancaditalia.it. URL consultato il 7 aprile 2022.
  3. ^ Cosa sapere sugli strumenti di tutela per i clienti - Quello che conta, su www.quellocheconta.gov.it. URL consultato il 7 aprile 2022.
  4. ^ Banca d'Italia, Banca d'Italia - Presentazione di esposti, su www.bancaditalia.it. URL consultato il 7 aprile 2022.
  5. ^ L'invio di esposti, su www.consob.it. URL consultato il 7 aprile 2022.
  6. ^ Presentazione dei reclami (PDF), su ivass.it.
  7. ^ Guida alla trasmissione degli esposti alla COVIP | COVIP, su www.covip.it. URL consultato il 7 aprile 2022.
  8. ^ G20 HIGH-LEVEL PRINCIPLES ON FINANCIAL CONSUMER PROTECTION (PDF), su oecd.org.
  9. ^ I dati dell'indagine sull'alfabetizzazione degli italiani (IACOFI), su economiapertutti.bancaditalia.it. URL consultato il 7 aprile 2022.