Bagnoli Friularo

vino DOCG veneto
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Bagnoli Friularo o Friularo di Bagnoli è una DOCG riservata ad alcuni vini la cui produzione è consentita nella provincia di Padova.

Bagnoli Friularo
Disciplinare DOCG
Grappolo di Raboso
Bandiera dell'Italia Italia
  Veneto
Decreto del 16 agosto 1995
Regolamenta le seguenti tipologie:
Fonte: Disciplinare di produzione[1]

Zona di produzione modifica

La zona di produzione omprende l'intero territorio dei comuni di: Agna, Arre, Bagnoli di Sopra, Battaglia Terme, Bovolenta, Candiana, Due Carrare, Cartura, Conselve, Monselice, Pernumia, San Pietro Viminario, Terrassa e Tribano in provincia di Padova.

La zona di produzione della tipologia "classico" è limitata al comune di Bagnoli di Sopra.[1].

Storia modifica

Il più antico documento conosciuto che parla dei vini di Bagnoli è l'atto di donazione al vescovo di Padova da parte del marchese di Bagnoli, risalente al 954. Tra il XII e il XIII secolo esiste notevole documentazione di donazioni di vigneti nella zona e di decime pagate alla locale corte benedettina.

Nel 1521 lo scrittore e commediografo padovano Ruzzante descrisse un «vino sgarboso», le cui caratteristiche ampelografiche paiono identificare il Raboso autoctono, cioè il Friularo. Il nome del vino appare in un preziario di vini del 1774, che indica nel Friularo quello più costoso e richiesto. Nel 1787 il poeta veneziano Ludovico Pastò scrisse il ditirambo "El Vin Friularo de Bagnoli", declamandone le virtù. Nel 1924 Arturo Marescalchi affermò: «II Friularo è il vino rosso di piano più rinomato del Padovano»[2]

Etimologia modifica

Alcuni studiosi ipotizzano che il termine dialettale "Frigoearo" con cui viene chiamato il vino derivi dalla radice latina “Frigus” (freddo), seguita dalla desinenza “Arus”[3], collegandolo alla raccolta tardiva, già praticata anticamente.[2]

Tecniche di produzione modifica

Le operazioni di appassimento delle uve, vinificazione, invecchiamento e affinamento devono aver luogo all'interno della zona di produzione nonché nei comuni di Cona e Albignasego.

Nella preparazione dei vini diversi dalla tipologia passito e vendemmia tardiva possono essere utilizzate uve sottoposte ad appassimento fino ad un massimo del 50% dell'intera partita.

La menzione "Vendemmia Tardiva" è riservata al vino prodotto con almeno il 60% delle uve raccolte e vinificate dopo l'11 novembre (Estate di San Martino).

La tipologia "Passito" richiede un appassimento naturale delle uve in locali idonei; le uve destinate all'appassimento possono essere pigiate dopo l'8 dicembre.

Nella designazione dei vini può essere utilizzata la menzione “vigna” a condizione che sia seguita dal toponimo registrato e che le varie operazioni avvengano separatamente.

È obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Il Bagnoli friularo deve essere imbottigliato in contenitori di vetro di capacità massima di 3 litri, chiuse con tappo raso bocca in sughero.

Disciplinare modifica

già riconosciuta a DOC con DM Approvato con Modificato con Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP Modificato con

La DOC Bagnoli Friularo è stata istituita con DM 16.08.1995 e riconosciuta come DOCG con DM 08.11.2011 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 276 del 26.11.2011
Successivamente è stata modificata con

  • DM 30.11.2011 - G.U. 295 del 20.12.2011
  • La versione in vigore è stata approvata con DM DM 07.03.2014 pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf[1]

Tipologie modifica

Sono previste le versioni riserva e vendemmia tardiva

uvaggio Raboso Piave minimo 90%

Bagnoli Friularo modifica

Bagnoli Friularo Riserva Classico
titolo alcolometrico effettivo minimo 11,50% vol. 12,50%
acidità totale minima 5,50 g/l.
estratto secco minimo 24,00 g/l. 26,00 ?[4]
resa massima di uva per ettaro 120 q. 110 q.
resa massima di uva in vino 70%
invecchiamento minimo 12 mesi 24 mesi 12 mesi

Bagnoli Friularo passito modifica

Passito Classico passito
titolo alcolometrico effettivo minimo 12,50% 12,50%
titolo alcolometrico totale minimo 15,50% 15,50%
acidità totale minima 5,50 g/l. 5,50 g/l.
estratto secco minimo 30,00 30,00
resa massima di uva per ettaro 120 q. 110 q.
resa massima di uva in vino 45% 45%
invecchiamento minimo 24 mesi 24 mesi

Note modifica

  1. ^ a b c http://catalogoviti.politicheagricole.it/scheda_denom.php?t=dsc&q=1006
  2. ^ a b Fascicolo tecnico della Denominazione di origine, su catalogoviti.politicheagricole.it. URL consultato il 5 agosto 2023.
  3. ^ Inteso come "colui che fa"
  4. ^ Non definito nel disciplinare

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Collegamenti esterni modifica

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