Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa

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Il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa (CPGA), nell'ordinamento italiano odierno, è l'organo di autogoverno dei magistrati dei tribunali amministrativi regionali, del Consiglio di Stato e del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, ossia della magistratura amministrativa.

Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa
Palazzo Spada, sede del Consiglio di presidenza
SiglaCPGA
StatoItalia (bandiera) Italia
TipoOrgano di autogoverno giudiziario
Istituito27 aprile 1982
Riforme21 luglio 2000
PresidenteLuigi Maruotti
(ad interim)[1]
Ultima elezione2022
Prossima elezione2027
Numero di membri15 effettivi + 4 supplenti
Durata mandato4 anni
SedePalazzo Spada, Roma
IndirizzoPiazza Capo di Ferro 13, 00186 Roma
Sito webwww.giustizia-amministrativa.it/

Il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa è stato introdotto dalla Legge 27 aprile 1982, n. 186, in analogia al Consiglio Superiore della Magistratura. La sua composizione è stata in seguito modificata dalla Legge 21 luglio 2000, n. 205, che ha aggiunto i membri eletti dal Parlamento, parallelamente a quanto prevede la Costituzione per il Consiglio Superiore della Magistratura.

Con la morte – 24 dicembre 2022 – del Presidente del Consiglio di Stato, Franco Frattini, la carica è vacante fino alla successiva elezione.

Struttura

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Il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa è costituito con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ha sede a Roma, presso il Consiglio di Stato, ed è composto da:

  • il Presidente del Consiglio di Stato, che lo presiede;
  • quattro membri effettivi e due supplenti eletti da e tra i magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato;
  • sei membri effettivi e due supplenti eletti da e tra magistrati in servizio presso i tribunali amministrativi regionali;
  • quattro membri eletti, due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta, tra i professori ordinari di università in materie giuridiche o gli avvocati con venti anni di esercizio professionale.

I componenti elettivi durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.

Il Consiglio di presidenza elegge il proprio vicepresidente tra i componenti eletti dal Parlamento.

Funzioni

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Il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa:

  • verifica i titoli di ammissione dei componenti eletti dai magistrati e decide sui reclami attinenti alle elezioni;
  • disciplina con regolamento interno il proprio funzionamento;
  • formula proposte per l'adeguamento e l'ammodernamento delle strutture e dei servizi, sentiti i presidenti dei tribunali amministrativi regionali;
  • predispone elementi per la redazione della relazione annuale del presidente del Consiglio dei ministri al Parlamento sullo stato della giustizia amministrativa;
  • stabilisce i criteri di massima per la ripartizione degli affari consultivi e dei ricorsi rispettivamente tra le sezioni consultive e tra quelle giurisdizionali del Consiglio di Stato;
  • stabilisce i criteri di massima per la ripartizione dei ricorsi nell'ambito dei tribunali divisi in sezioni;
  • determina i criteri e le modalità per la fissazione dei carichi di lavoro dei magistrati;
  • può disporre ispezioni sui servizi di segreteria del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, affidandone l'incarico ad uno dei suoi componenti;
  • delibera:
    • sulle assunzioni, assegnazioni di sedi e di funzioni, trasferimenti, promozioni, conferimento di uffici direttivi e su ogni altro provvedimento riguardante lo stato giuridico dei magistrati;
    • sui provvedimenti disciplinari riguardanti i magistrati;
    • sul conferimento ai magistrati di incarichi estranei alle loro funzioni;
    • sulle piante organiche del personale di magistratura dei tribunali amministrativi regionali e sulla eventuale divisione in sezioni dei tribunali stessi;
    • sulla dispensa, in casi eccezionali e per motivate ragioni, dall'osservanza dell'obbligo di residenza dei magistrati;
    • sulle piante organiche del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali;
    • sui criteri per la formazione delle commissioni speciali;
    • sul collocamento fuori ruolo;
    • su ogni altra materia ad esso attribuita dalla legge.

Attuale composizione

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Titolo Componenti
Presidente del Consiglio di Stato Luigi Maruotti
Componenti eletti dal Consiglio di Stato Gabriele Carlotti
Luca Lamberti

Stefano Toschei
Giancarlo Pezzuto

Componenti eletti dal Senato della Repubblica Giangiacomo Palazzolo

Giovanni Doria

Componenti eletti dalla Camera dei deputati Francesco Urraro
Eva Sonia Sala
Componenti eletti dai Tribunali Amministrativi Regionali Mario Alberto di Nezza

Ettore Manca

Luca Cestaro

Laura Patelli

Roberto Lombardi

Valentina Mameli

Componenti supplenti

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Titolo Componenti
Componenti eletti dal Consiglio di Stato Dario Simeoli

Alessandro Maggio

Componente eletto dai Tribunali Amministrativi Regionali Ines Simona Immacolata Pisano
Pierpaolo Grauso
  1. ^ In qualità di Presidente del Consiglio di Stato.

Voci correlate

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Collegamenti esterni

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