Colline Saluzzesi

vino DOC piemontese
Disciplinare DOC
Stato Bandiera dell'Italia Italia
Fonte: Disciplinare di produzione[1]

Colline Saluzzesi è una DOC riservata ad alcuni vini la cui produzione è consentita nella provincia di Cuneo

Zona di produzione modifica

La zona di produzione comprende l'intero territorio dei comuni di Pagno e Piasco e parte dei comuni di Brondello, Busca, Costigliole Saluzzo, Dronero, Envie, Manta, Martiniana Po, Revello, Saluzzo, Verzuolo e Villar San Costanzo[1].[2]

Storia modifica

Il Saluzzese è un territorio ricco di vitigni locali, tra cui il Nebbiolo di Dronero, che alla fine del XX secolo è stato riconosciuto come clone dello Chatus, e il Pelaverga di Saluzzo, ora classificato Pelaverga e ben distinto dal Pelaverga piccolo, tipico di Verduno. Dopo il riconoscimento della DOC nel 1996 si sta assistendo a una rinascita della viticoltura, già praticata in loco dai Taurini[3]. Nel 1721 i Bandi Campestri della città di Busca fanno riferimento al vitigno Quagliano. Il “Pelaverga” dai tempi più antichi era coltivato nell'area di Pagno[4]), allo sbocco della Valle Bronda. Pare che il vitigno vi sia stato introdotto dai frati di San Colombano che, sul finire dell'VIII secolo, fondarono un monastero a Pagno[5]. Giovanni Andrea Saluzzo del Castellar, nel suo libro di memorie, narra che già nel 1511 Margherita di Foix, moglie di Ludovico II marchese di Saluzzo, mandava in omaggio ogni anno “una trantena di botalli de vino de Pagno et de Chastella” a Papa Giulio II perché “el bon vin gli piasia: et non fu mai meglior espesa per la chassa de Saluce fata che mandar questo vino ch'è stato causa de tanti beni”[6]. Il “Pelaverga” di Pagno continuò nel corso dei secoli ad essere conosciuto ed apprezzato, tanto da essere uno dei pochi vitigni all'epoca vinificati in purezza. Il vino che se ne otteneva era leggero e poco colorato, da consumarsi entro pochi mesi dopo la vendemmia, salvo quando, come accadeva frequentemente, vi si univano uve “Nebbiolo”, nel qual caso i vini risultavano più serbevoli e corposi. Era uso comune, inoltre, conservarne grappoli su graticci per il consumo come uva da mensa (Eandi, 1835). Negli anni '60 del XX secolo veniva denunciata una produzione di soli 250 q di uva[5].

Tecniche di produzione modifica

Norme per la viticoltura modifica

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti devono essere quelle tradizionali della zona, in terreni argillosi, sabbiosi, calcarei o marnosi, in giacitura collinare; sono esclusi i terreni di fondovalle. L'altitudine non può superare i 750 metri slm. Il sistema di allevamento e potatura è la controspalliera con vegetazione assurgente.
È obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve, ad eccezione della tipologia Quagliano Spumante.

Norme di produzione modifica

La vinificazione va effettuata in provincia di Cuneo; imbottigliamento e spumantizzazione nella Regione Piemonte. Si richiede un invecchiamento di 12 mesi.

Disciplinare modifica

La DOC "Colline Saluzzesi" è stata istituita con D.M. 14.09.1996, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 227 del 27.09.1996
Successivamente è stato modificato con

  • D.M. 17.02.1997 - G.U. n. 61 del 14.03.1997
  • D.M. 19.10.2010 - G.U. n. 271 del 19.11.2010
  • D.M. 30.11.2011 - G.U. n. 295 del 20.12.2011 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf
  • D.M. 12.07.2013 - Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf
  • La versione in vigore è stata approvata con D.M. 07.03.2014, pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf[7]

Tipologie modifica

Rosso modifica

È consentita la menzione vigna, purché il vigneto abbia almeno 7 anni e con resa dell'uva per ettaro di almeno 80 q.

uvaggio Barbera, Chatus, Nebbiolo, Pelaverga, da soli o congiuntamente, almeno per il 60%.
colore rosso rubino
odore fruttato. vinoso, intenso caratteristico
sapore fresco, secco, fruttato intenso, caratteristico
titolo alcolometrico minimo 11,50% vol.
acidità totale minima 4,5 g/l.
estratto secco minimo 18,00 g/l
resa massima di uva per ettaro 100 q.
resa massima di uva in vino 70 %

Abbinamenti consigliati modifica

Barbera modifica

È consentita la menzione vigna, purché il vigneto abbia almeno 7 anni e con resa dell'uva per ettaro di almeno 80 q.

uvaggio Barbera 100%
colore rosso rubino, con riflessi violacei da giovane, tendente al granato se invecchiato
odore vinoso, intenso, caratteristico, delicato
sapore asciutto, armonico, vellutato, leggermente tannic
titolo alcolometrico minimo 12,00% vol.
acidità totale minima 5,0 g/l.
estratto secco minimo 18,00 g/l
resa massima di uva per ettaro 90 q.
resa massima di uva in vino 70 %

Abbinamenti consigliati modifica

Chatus modifica

È consentita la menzione vigna, purché il vigneto abbia almeno 7 anni e con resa dell'uva per ettaro di almeno 80 q.

uvaggio Chatus 100%
colore rosso rubino intenso
odore fruttato, vinoso
sapore asciutto, di buon corpo, armonico ed eventualmente tannico
titolo alcolometrico minimo 12,00% vol.
acidità totale minima 5,0 g/l.
estratto secco minimo 18,00 g/l
resa massima di uva per ettaro 90 q.
resa massima di uva in vino 70 %

Abbinamenti consigliati modifica

Pelaverga modifica

È consentita la menzione vigna, purché il vigneto abbia almeno 7 anni e con resa dell'uva per ettaro di almeno 80 q.

Può venire prodotto nelle versioni secco e amabile.

uvaggio Pelaverga 100%
colore rosso rubino tenue
odore fine, delicato, fragrante, delicatamente fruttato con sentore di ciliegia e lampone, speziato, caratteristico
sapore secco, armonico morbido. Nel tipo amabile, fresco, delicato con aroma di lampone, talvolta vivace
titolo alcolometrico minimo 11,50% vol.
acidità totale minima 4,5 g/l.
estratto secco minimo 17,00 g/l
resa massima di uva per ettaro 90 q.
resa massima di uva in vino 70 %

Abbinamenti consigliati modifica

Pelaverga rosato modifica

È consentita la menzione vigna, purché il vigneto abbia almeno 7 anni e con resa dell'uva per ettaro di almeno 80 q.

uvaggio Pelaverga 100%
colore rosato più o meno intenso
odore fine, delicato, fragrante, floreale e fruttato con sentore di ciliegia e lampone
sapore secco, o eventualmente abboccato, armonico morbido
titolo alcolometrico minimo 11,50 % vol.
acidità totale minima 4,5 g/l.
estratto secco minimo 15,00 g/l
resa massima di uva per ettaro 90 q.
resa massima di uva in vino 70 %

Abbinamenti consigliati modifica

Quagliano modifica

È consentita la menzione vigna, purché il vigneto abbia almeno 7 anni e con resa dell'uva per ettaro di almeno 80 q.

uvaggio Quagliano 100%
colore rosso tenue, con eventuali riflessi violacei
odore delicatamente vinoso con sentore di viola e con aroma gradevole e caratteristico
sapore amabile e gradevolmente dolce, di medio corpo, fruttato, talvolta vivace
titolo alcolometrico minimo 11,00 % vol. di cui almeno 5,5 svolti
acidità totale minima 5,00 g/l.
estratto secco minimo 18,00 g/l
resa massima di uva per ettaro 90 q.
resa massima di uva in vino 70 %

Abbinamenti consigliati modifica

Quagliano spumante modifica

È consentita la menzione vigna, purché il vigneto abbia almeno 7 anni e con resa dell'uva per ettaro di almeno 80 q. VERIFICA

uvaggio Quagliano 100%
spuma fine e persistente
colore rosso tenue tendente al violaceo
odore delicatamente vinoso con sentore di viola, gradevolmente caratteristico
sapore gradevolmente dolce, di medio corpo, assai fruttato
titolo alcolometrico minimo 11,00 % vol. di cui almeno 7,00 % svolti
acidità totale minima 5,00 g/l.
estratto secco minimo 18,00 g/l
resa massima di uva per ettaro 90 q.
resa massima di uva in vino 70 %

Abbinamenti consigliati modifica

Note modifica

  1. ^ a b Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Colline Saluzzesi”, su quattrocalici.it. URL consultato il 24 dicembre 2020.
  2. ^ Ne fa parte anche il territorio dell'ex comune di Castellar, fuso con Saluzzo dal 2019
  3. ^ Confusi con i Caturigi in numerosi studi locali
  4. ^ Nuvolone, 1798
  5. ^ a b Carlone, 1962
  6. ^ Baruffi, 1863
  7. ^ Per un errore tecnico la scheda non è rintracciabile nel catalogo ministeriale

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