Dei verbum

costituzione emanata nel Concilio Vaticano II
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La Dei Verbum (in lingua italiana Parola di Dio, spesso abbreviata come DV) è una costituzione dogmatica emanata dal Concilio Vaticano II riguardante la «Divina Rivelazione» e la Sacra Scrittura. È uno dei principali documenti del Concilio Vaticano II; ne sarebbe il fondamento, secondo il vescovo ausiliare di Westminster Christopher Butler, un influente padre conciliare.

La costituzione fu promulgata da papa Paolo VI il 18 novembre 1965, in seguito all'approvazione dei vescovi riuniti in assemblea con 2.344 voti favorevoli e 6 contrari.[1]

Il titolo è un rimando sia alle Sacre Scritture (letteralmente, la «Parola di Dio»), sia allo stesso Gesù Cristo (il Verbo di Dio) ed è tratto dall'incipit del documento, com'è consuetudine nei più importanti documenti ufficiali della Chiesa cattolica.

Contenuto della Dei Verbum

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Prefazione (par. 1)
  1. La Rivelazione (par. 2-6)
  2. La trasmissione della Divina Rivelazione (par. 7-10)
  3. L'ispirazione divina e l'interpretazione della Scrittura (par. 11-13)
  4. Il Vecchio Testamento (par. 14-16)
  5. Il Nuovo Testamento (par. 17-20)
  6. La Sacra Scrittura nella vita della Chiesa (par. 21-26)

Relazioni tra la Scrittura e la Tradizione

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Nel Capitolo II sotto il titolo "La trasmissione della Divina Rivelazione" la Costituzione afferma, tra le altre cose:

«9. La sacra Tradizione dunque e la sacra Scrittura sono strettamente congiunte e comunicanti tra loro. Poiché ambedue scaturiscono dalla stessa divina sorgente, esse formano in certo qual modo un tutto e tendono allo stesso fine. Infatti la sacra Scrittura è la parola di Dio in quanto consegnata per iscritto per ispirazione dello Spirito divino; quanto alla sacra Tradizione, essa trasmette integralmente la parola di Dio – affidata da Cristo Signore e dallo Spirito Santo agli apostoli – ai loro successori, affinché, illuminati dallo Spirito di verità, con la loro predicazione fedelmente la conservino, la espongano e la diffondano; ne risulta così che la Chiesa attinge la certezza su tutte le cose rivelate non dalla sola Scrittura e che di conseguenza l'una e l'altra devono essere accettate e venerate con pari sentimento di pietà e riverenza.»

L'ispirazione e l'interpretazione della Sacra Scrittura

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Nel Capitolo III sotto l'intestazione "L'ispirazione divina e l'interpretazione della scrittura" la Costituzione afferma:

«11. Le verità divinamente rivelate, che sono contenute ed espresse nei libri della sacra Scrittura, furono scritte per ispirazione dello Spirito Santo. La santa madre Chiesa, per fede apostolica, ritiene sacri e canonici tutti interi i libri sia del Vecchio che del Nuovo Testamento, con tutte le loro parti, perché scritti per ispirazione dello Spirito Santo (cfr. Gv 20,31; 2 Tm 3,16) hanno Dio per autore e come tali sono stati consegnati alla Chiesa per la composizione dei libri sacri, Dio scelse e si servì di uomini nel possesso delle loro facoltà e capacità, affinché, agendo egli in essi e per loro mezzo, scrivessero come veri autori, tutte e soltanto quelle cose che Egli voleva fossero scritte.

Poiché dunque tutto ciò che gli autori ispirati o agiografi asseriscono è da ritenersi asserito dallo Spirito Santo, bisogna ritenere, per conseguenza, che i libri della Scrittura insegnano con certezza, fedelmente e senza errore la verità che Dio, per la nostra salvezza, volle fosse consegnata nelle sacre Scritture. Pertanto «ogni Scrittura divinamente ispirata è anche utile per insegnare, per convincere, per correggere, per educare alla giustizia, affinché l'uomo di Dio sia perfetto, addestrato ad ogni opera buona» (2 Tim. 3,16-17, testo greco).

12. Poiché Dio nella sacra Scrittura ha parlato per mezzo di uomini alla maniera umana, l'interprete della sacra Scrittura, per capir bene ciò che egli ha voluto comunicarci, deve ricercare con attenzione che cosa gli agiografi abbiano veramente voluto dire e a Dio è piaciuto manifestare con le loro parole.

Per ricavare l'intenzione degli agiografi, si deve tener conto fra l'altro anche dei generi letterari. La verità infatti viene diversamente proposta ed espressa in testi in vario modo storici, o profetici, o poetici, o anche in altri generi di espressione. È necessario adunque che l'interprete ricerchi il senso che l'agiografo in determinate circostanze, secondo la condizione del suo tempo e della sua cultura, per mezzo dei generi letterari allora in uso, intendeva esprimere ed ha di fatto espresso. Per comprendere infatti in maniera esatta ciò che l'autore sacro volle asserire nello scrivere, si deve far debita attenzione sia agli abituali e originali modi di sentire, di esprimersi e di raccontare vigenti ai tempi dell'agiografo, sia a quelli che nei vari luoghi erano allora in uso nei rapporti umani.

Perciò, dovendo la sacra Scrittura esser letta e interpretata alla luce dello stesso Spirito mediante il quale è stata scritta, per ricavare con esattezza il senso dei sacri testi, si deve badare con non minore diligenza al contenuto e all'unità di tutta la Scrittura, tenuto debito conto della viva tradizione di tutta la Chiesa e dell'analogia della fede. È compito degli esegeti contribuire, seguendo queste norme, alla più profonda intelligenza ed esposizione del senso della sacra Scrittura, affinché mediante i loro studi, in qualche modo preparatori, maturi il giudizio della Chiesa. Quanto, infatti, è stato qui detto sul modo di interpretare la Scrittura, è sottoposto in ultima istanza al giudizio della Chiesa, la quale adempie il divino mandato e ministero di conservare e interpretare la parola di Dio.

13. Nella sacra Scrittura dunque, restando sempre intatta la verità e la santità di Dio, si manifesta l'ammirabile condiscendenza della eterna Sapienza, « affinché possiamo apprendere l'ineffabile benignità di Dio e a qual punto egli, sollecito e provvido nei riguardi della nostra natura, abbia adattato il suo parlare».

Le parole di Dio infatti, espresse con lingue umane, si son fatte simili al parlare dell'uomo, come già il Verbo dell'eterno Padre, avendo assunto le debolezze dell'umana natura, si fece simile all'uomo.»

Da notare la clausola per la nostra salvezza (in latino: causa humanae salutis) che limita l'inerranza biblica solamente a ciò che è ordinato e necessario alla salvezza dell'uomo, non escludendo più errori storici o scientifici reali o presunti (come quello della Terra piatta).

Il Nuovo Testamento, in particolare i Vangeli

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Nel Capitolo V sotto l'intestazione "Il Nuovo Testamento" la Costituzione afferma, tra le altre cose:

«18. A nessuno sfugge che tra tutte le Scritture, anche quelle del Nuovo Testamento, i Vangeli possiedono una superiorità meritata, in quanto costituiscono la principale testimonianza relativa alla vita e alla dottrina del Verbo incarnato, nostro Salvatore. La Chiesa ha sempre e in ogni luogo ritenuto e ritiene che i quattro Vangeli sono di origine apostolica. Infatti, ciò che gli apostoli per mandato di Cristo predicarono, in seguito, per ispirazione dello Spirito Santo, fu dagli stessi e da uomini della loro cerchia tramandato in scritti che sono il fondamento della fede, cioè l'Evangelo quadriforme secondo Matteo, Marco, Luca e Giovanni.

19. La santa madre Chiesa ha ritenuto e ritiene con fermezza e con la più grande costanza che i quattro suindicati Vangeli, di cui afferma senza esitazione la storicità, trasmettono fedelmente quanto Gesù Figlio di Dio, durante la sua vita tra gli uomini, effettivamente operò e insegnò per la loro eterna salvezza, fino al giorno in cui fu assunto in cielo (cfr At 1,1-2). Gli apostoli poi, dopo l'Ascensione del Signore, trasmisero ai loro ascoltatori ciò che egli aveva detto e fatto, con quella più completa intelligenza delle cose, di cui essi, ammaestrati dagli eventi gloriosi di Cristo e illuminati dallo Spirito di verità, godevano. E gli autori sacri scrissero i quattro Vangeli, scegliendo alcune cose tra le molte che erano tramandate a voce o già per iscritto, redigendo un riassunto di altre, o spiegandole con riguardo alla situazione delle Chiese, conservando infine il carattere di predicazione, sempre però in modo tale da riferire su Gesù cose vere e sincere.

Essi infatti, attingendo sia ai propri ricordi sia alla testimonianza di coloro i quali « fin dal principio furono testimoni oculari e ministri della parola », scrissero con l'intenzione di farci conoscere la « verità » (cfr. Lc 1,2-4) degli insegnamenti che abbiamo ricevuto.»

[2]

  1. ^ Costituzione dogmatica su "La Divina Rivelazione" – Le fasi dell'elaborazione del documento, in Tutti i documenti del Concilio Vaticano II, Milano, ed. Massimo, 1979.
  2. ^ Per il testo latino delle sezioni 18 e 19 e le sezioni rilevanti della Sancta Mater Ecclesia vedi Bernard Orchard OSB, Dei Verbum and the Synoptic Gospels Archiviato il 7 maggio 2008 in Internet Archive., Appendix (1990).

Bibliografia

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  • (EN) The Gift of Scripture, "Published as a teaching document of the Bishops' Conferences of England, Wales and Scotland" (2005), The Catholic Truth Society, Ref. SC 80, ISBN 1-86082-323-8.
  • Umberto Betti, La rivelazione divina nella Chiesa: la trasmissione della rivelazione nel capitolo 2 della costituzione dogmatica Dei verbum, Città nuova, Roma 1970.
  • Michelangelo Tábet, Riflessioni sulla “Dei Verbum”. In occasione del 50º anniversario della promulgazione della Costituzione Dogmatica, Aracne, Ariccia 2015.

Voci correlate

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