Discussione:Scomunica ai comunisti

Ultimo commento: 13 anni fa, lasciato da Adeodante in merito all'argomento Revoca
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Cattolicesimo
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commento: Voce incompleta (presenza di {{S sezione}})
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Testo ufficiale modifica

Ho il testo latino del decreto. Appena posso lo traduco e lo pubblico al posto della sezione "i punti del decreto". Luccaro 19:01, 2 lug 2006 (CEST)Rispondi

scomunica modifica

la maggior parte degli avvisi che ho trovato riportano la voce chi, iscritto O NO al partito... ho aggiunto.--147.162.11.41 (msg) 16:53, 31 lug 2009 (CEST) p.s. (tra l'altro anche l'immagine inserita nella pagina...)Rispondi

Revoca modifica

Leggo dalla voce:

In ogni caso, il canone 6 §1 3° del Codice di diritto canonico prevede l'abrogazione di qualsiasi legge penale non espressamente ripresa dal Codice stesso e il Codice non riprende la scomunica ai comunisti: quindi tale scomunica risulta formalmente revocata il 27 novembre 1983, data di entrata in vigore del Codice.

Ma è corretta questa interpretazione? Esistono delle fonti a supporto? In particolare: il decreto di scomunica faceva parte del precedente Codice di diritto canonico? (se no, non può essere stato abrogato in questo modo). --MarcoK (msg) 18:25, 26 mag 2010 (CEST)Rispondi

Come si vede dalla cronologia della voce, sono stato io ad aggiungere queste righe riguardanti la revoca della scomunica. Sebbene diverse persone, soprattutto in ambito politico, abbiano ripetuto anche attraverso i mezzi di comunicazione che "la scomunica ai comunisti non è mai stata revocata", questa affermazione è banale, superficiale e non documentata. Dal punto di vista canonico, infatti, la situazione è molto chiara: il Codice del 1983, attraverso il canone 6 §1 3°, ha azzerato il diritto penale precedente, per quanto riguarda le disposizioni della Santa Sede (= decisioni penali prese dal Papa + congregazioni romane). Questa è stata una scelta consapevole del legislatore, che ha ritenuto di confermare quanto già previsto dal Codice precedente (quello del 1917) nel canone 6 5°, che ugualmente abrogava il diritto penale precedente al 1917.
A ulteriore conferma di questo, si può citare quanto affermato dalla Pontificia Commissio Codici Iuris Canonici recognoscendo (Commissione pontificia per la revisione del Codice di diritto canonico): "certo certius instructiones et, si quae sint, leges datae a S. Congregationibus per novum Codicem abrogantur et debent denuo exarari aut promulgari, quod, etsi laboriosum, optimun est pro certitudine iuridica" (da Communicationes 1982, p. 131, sul canone 6 n.1; citato in Chiappetta, Il Codice di diritto canonico, commento giuridico e pastorale, II edizione, Roma 1996). Traduzione: "di sicuro le istruzioni e, se ci siano, le leggi emesse dalle Sacre Congregazioni sono abrogate dal nuovo Codice e devono essere nuovamente scritte o promulgate, fatto che, sebbene laborioso, è ottimo ai fini della certezza giuridica".
@MarcoK: il decreto di scomunica non faceva parte del Codice precedente, ma questo non rileva giuridicamente. Il Codice nuovo, infatti, prima decreta l'abrogazione del Codice precedente (canone 6 §1 1°), poi l'abrogazione delle leggi penali (canone 6 §1 3°), lasciando intendere che si muove volutamente in due direzioni distinte. Luccaro 16:58, 28 mag 2010 (CEST)Rispondi
Ti ringrazio per le dettagliate precisazioni. --MarcoK (msg) 17:01, 28 mag 2010 (CEST)Rispondi
Quindi i decreti del Sant'Uffizio in materia penale, sono considerati essi stessi legge penale? Anche quando si limitano ad operare un discernimento sulla legge penale vigente? --adeodante (msg) 08:50, 9 ago 2010 (CEST)Rispondi
Il sant'Uffizio, come ogni congregazione della curia romana, ha di per sé solo potestà esecutiva (= amministrativa) e non legislativa: quindi ogni decreto delle congregazioni romane serve a specificare l'ambito di applicazione di una legge già esistente e non costituisce una nuova legge. Tuttavia il diritto canonico prevede anche i decreti generali (can. 29 CIC), che sono anch'essi leggi e possono essere emanati anche da chi gode soltanto di potestà esecutiva (can. 30), purché questa facoltà gli sia stata concessa dal legislatore competente. Questo significa che, su concessione del Papa (= il legislatore competente), una congregazione (= che gode soltanto di potestà esecutiva) può emanare un decreto generale (= che è una legge!). Quindi la risposta ad Adeodante è: sì! Luccaro 13:58, 13 ago 2010 (CEST)Rispondi
Io però non avevo fatto una domanda di giurisprudenza astratta: mi riferivo a questo specifico caso; ovvero se i decreti "Decretum" e "Dubium" del Sant'Uffizio, donde venne la c.d. "scomunica ai comunisti" siano da considerare legge (e quindi abrogati) o mera interpretazione. E in quest'ultimo caso, se debbano ritenersi tutt'ora vigenti oppure no. --adeodante (msg) 14:07, 15 mar 2011 (CET)Rispondi
Ma una "scomunica ipso facto" è un procedimento penale? Non c'è alcuna pena prevista in una scomunica, per quanto ne so: si sancisce che il cristiano non si trova più in stato di comunione (s-comunica) con la Chiesa. Non lo si manda in prigione né gli si fa pagare una multa. E la sospensione dei sacramenti è conseguenza della perdita di comunione, non effetto diretto della scomunica. O sbaglio? --Zio tom78 (msg)
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