Discussione:Scomunica ai comunisti
Ultimo commento: 13 anni fa, lasciato da Adeodante in merito all'argomento Revoca
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Testo ufficiale
modificaHo il testo latino del decreto. Appena posso lo traduco e lo pubblico al posto della sezione "i punti del decreto". Luccaro 19:01, 2 lug 2006 (CEST)
scomunica
modificala maggior parte degli avvisi che ho trovato riportano la voce chi, iscritto O NO al partito... ho aggiunto.--147.162.11.41 (msg) 16:53, 31 lug 2009 (CEST) p.s. (tra l'altro anche l'immagine inserita nella pagina...)
Revoca
modificaLeggo dalla voce:
- In ogni caso, il canone 6 §1 3° del Codice di diritto canonico prevede l'abrogazione di qualsiasi legge penale non espressamente ripresa dal Codice stesso e il Codice non riprende la scomunica ai comunisti: quindi tale scomunica risulta formalmente revocata il 27 novembre 1983, data di entrata in vigore del Codice.
Ma è corretta questa interpretazione? Esistono delle fonti a supporto? In particolare: il decreto di scomunica faceva parte del precedente Codice di diritto canonico? (se no, non può essere stato abrogato in questo modo). --MarcoK (msg) 18:25, 26 mag 2010 (CEST)
- Come si vede dalla cronologia della voce, sono stato io ad aggiungere queste righe riguardanti la revoca della scomunica. Sebbene diverse persone, soprattutto in ambito politico, abbiano ripetuto anche attraverso i mezzi di comunicazione che "la scomunica ai comunisti non è mai stata revocata", questa affermazione è banale, superficiale e non documentata. Dal punto di vista canonico, infatti, la situazione è molto chiara: il Codice del 1983, attraverso il canone 6 §1 3°, ha azzerato il diritto penale precedente, per quanto riguarda le disposizioni della Santa Sede (= decisioni penali prese dal Papa + congregazioni romane). Questa è stata una scelta consapevole del legislatore, che ha ritenuto di confermare quanto già previsto dal Codice precedente (quello del 1917) nel canone 6 5°, che ugualmente abrogava il diritto penale precedente al 1917.
A ulteriore conferma di questo, si può citare quanto affermato dalla Pontificia Commissio Codici Iuris Canonici recognoscendo (Commissione pontificia per la revisione del Codice di diritto canonico): "certo certius instructiones et, si quae sint, leges datae a S. Congregationibus per novum Codicem abrogantur et debent denuo exarari aut promulgari, quod, etsi laboriosum, optimun est pro certitudine iuridica" (da Communicationes 1982, p. 131, sul canone 6 n.1; citato in Chiappetta, Il Codice di diritto canonico, commento giuridico e pastorale, II edizione, Roma 1996). Traduzione: "di sicuro le istruzioni e, se ci siano, le leggi emesse dalle Sacre Congregazioni sono abrogate dal nuovo Codice e devono essere nuovamente scritte o promulgate, fatto che, sebbene laborioso, è ottimo ai fini della certezza giuridica".
@MarcoK: il decreto di scomunica non faceva parte del Codice precedente, ma questo non rileva giuridicamente. Il Codice nuovo, infatti, prima decreta l'abrogazione del Codice precedente (canone 6 §1 1°), poi l'abrogazione delle leggi penali (canone 6 §1 3°), lasciando intendere che si muove volutamente in due direzioni distinte. Luccaro 16:58, 28 mag 2010 (CEST)- Ti ringrazio per le dettagliate precisazioni. --MarcoK (msg) 17:01, 28 mag 2010 (CEST)
- Quindi i decreti del Sant'Uffizio in materia penale, sono considerati essi stessi legge penale? Anche quando si limitano ad operare un discernimento sulla legge penale vigente? --adeodante (msg) 08:50, 9 ago 2010 (CEST)
- Il sant'Uffizio, come ogni congregazione della curia romana, ha di per sé solo potestà esecutiva (= amministrativa) e non legislativa: quindi ogni decreto delle congregazioni romane serve a specificare l'ambito di applicazione di una legge già esistente e non costituisce una nuova legge. Tuttavia il diritto canonico prevede anche i decreti generali (can. 29 CIC), che sono anch'essi leggi e possono essere emanati anche da chi gode soltanto di potestà esecutiva (can. 30), purché questa facoltà gli sia stata concessa dal legislatore competente. Questo significa che, su concessione del Papa (= il legislatore competente), una congregazione (= che gode soltanto di potestà esecutiva) può emanare un decreto generale (= che è una legge!). Quindi la risposta ad Adeodante è: sì! Luccaro 13:58, 13 ago 2010 (CEST)
- Io però non avevo fatto una domanda di giurisprudenza astratta: mi riferivo a questo specifico caso; ovvero se i decreti "Decretum" e "Dubium" del Sant'Uffizio, donde venne la c.d. "scomunica ai comunisti" siano da considerare legge (e quindi abrogati) o mera interpretazione. E in quest'ultimo caso, se debbano ritenersi tutt'ora vigenti oppure no. --adeodante (msg) 14:07, 15 mar 2011 (CET)
- Ma una "scomunica ipso facto" è un procedimento penale? Non c'è alcuna pena prevista in una scomunica, per quanto ne so: si sancisce che il cristiano non si trova più in stato di comunione (s-comunica) con la Chiesa. Non lo si manda in prigione né gli si fa pagare una multa. E la sospensione dei sacramenti è conseguenza della perdita di comunione, non effetto diretto della scomunica. O sbaglio? --Zio tom78 (msg)
- Io però non avevo fatto una domanda di giurisprudenza astratta: mi riferivo a questo specifico caso; ovvero se i decreti "Decretum" e "Dubium" del Sant'Uffizio, donde venne la c.d. "scomunica ai comunisti" siano da considerare legge (e quindi abrogati) o mera interpretazione. E in quest'ultimo caso, se debbano ritenersi tutt'ora vigenti oppure no. --adeodante (msg) 14:07, 15 mar 2011 (CET)
- Il sant'Uffizio, come ogni congregazione della curia romana, ha di per sé solo potestà esecutiva (= amministrativa) e non legislativa: quindi ogni decreto delle congregazioni romane serve a specificare l'ambito di applicazione di una legge già esistente e non costituisce una nuova legge. Tuttavia il diritto canonico prevede anche i decreti generali (can. 29 CIC), che sono anch'essi leggi e possono essere emanati anche da chi gode soltanto di potestà esecutiva (can. 30), purché questa facoltà gli sia stata concessa dal legislatore competente. Questo significa che, su concessione del Papa (= il legislatore competente), una congregazione (= che gode soltanto di potestà esecutiva) può emanare un decreto generale (= che è una legge!). Quindi la risposta ad Adeodante è: sì! Luccaro 13:58, 13 ago 2010 (CEST)
- Quindi i decreti del Sant'Uffizio in materia penale, sono considerati essi stessi legge penale? Anche quando si limitano ad operare un discernimento sulla legge penale vigente? --adeodante (msg) 08:50, 9 ago 2010 (CEST)
- Ti ringrazio per le dettagliate precisazioni. --MarcoK (msg) 17:01, 28 mag 2010 (CEST)