Regime forfettario

Il regime forfettario è un particolare regime fiscale per le partite IVA individuali in vigore dal 2016, che permette di fruire di alcune semplificazioni fiscali e contabili. Dal 2016, inoltre, sostituisce il precedente regime dei minimi.

Il regime forfettario è l'unico regime, attualmente in vigore, che permette di gestire la propria partita IVA individuale con alcune agevolazioni rispetto al regime ordinario.

Storia modifica

Il regime forfettario è stato introdotto dalla legge 190/2014 (Legge di Stabilità 2015[1]), successivamente è stato riformato con la Legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016[2]).

Nel 2015 il Regime forfettario prevedeva dei limiti di ricavi che andavano dai 15.000 ai 40.000 euro, a seconda delle diverse tipologie di attività, di conseguenza erano pochi i soggetti che potevano rientrare in questo particolare Regime fiscale.

Oltre ai limiti di ricavi, i contribuenti dovevano anche verificare di rispettare gli altri limiti previsti dalla Legge di Stabilità. La Legge di Stabilità del 2015, infatti, escludeva dal Regime forfettario i soggetti che:

  • Avevano sostenuto spese per collaboratori o per lavoratori dipendenti superiori ai 5.000 euro lordi;
  • Avevano superato i 20.000 euro di costi lordi per ammortamento di beni strumentali.

A partire dal 2016 è stato soppresso il Regime dei Minimi che venne sostituito dal Regime Forfettario.

La Legge di Stabilità del 2016 ha incrementato le soglie di ricavi: queste sono state fissate da un minimo di 25.000 euro fino a un massimo di 50.000 euro, in base alla tipologia di attività.

Anche le cause di esclusione dal Regime Forfettario sono state aggiornate: a quelle già previste nel 2015 si è aggiunta la preclusione dal Regime Forfettario a chi, nell’anno precedente, aveva percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro.

Le ultime variazioni sono entrate in vigore il 1º Gennaio 2023, a seguito della Legge di Bilancio 2023.[3]

La nuova normativa della Legge di Bilancio 2023 modifica

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n.197 del 29 dicembre 2022 le cui disposizioni sono entrate in vigore il 1º gennaio 2023.

Per applicare il regime forfettario è richiesta la contemporanea presenza di due requisiti d’accesso da verificare rispetto all’anno precedente:

- Da 65.000€ si passa a 85.000€, come condizione per l’accesso al regime forfettario al 15%, il limite dei ricavi conseguiti o dei compensi. Pertanto i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni applicano il regime forfettario se nell'anno precedente hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000€[4].

- Viene reintrodotto il limite per il contribuente delle spese sostenute per un ammontare complessivamente non superiore a 20.000€ lordi per lavoro accessorio, per lavoratori dipendenti e per collaboratori, anche a progetto, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati, e le spese per prestazioni di lavoro[4].

Ulteriori novità (anche dalle precedenti Leggi di Bilancio):

- Lettera f) Introduzione di un regime premiale al comma 74 dell’art. 1 della Legge n.190/2014: i contribuenti che aderiscono al regime forfettario e hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche, vedono il termine di decadenza per la notificazione degli avvisi di accertamento (art. 43 comma 1 DPR 600/1973) ridotto di un anno, da cinque a quattro[5].

- Lettera g) Riformulazione del comma 75 dell’art.1 della Legge n.190/2014: per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche del reddito assoggettato al regime forfettario[4].

È stato inserito un ulteriore caso di esclusione dal regime forfettario con l’introduzione della lettera d-ter al comma 57 dell’art.1 della Legge n.190/2014. Pertanto i soggetti che nel periodo d'imposta precedente abbiano percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati di importo superiore a 30.000€ non possono avvalersi del regime forfettario (la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato)[6].

Inoltre a partire dal 1º gennaio 2020 è entrato in vigore l’obbligo dell’emissione dello scontrino telematico, un nuovo adempimento che riguarda tutti gli esercenti senza esclusione per i regimi minimi e forfettari, a cui è possibile adempiere tramite i nuovi registratori telematici, adeguando quelli in uso, oppure avvalendosi dell’invio tramite i servizi online gratuiti dell’Agenzia delle Entrate[7].

La flat tax, che rappresentava uno degli aspetti più interessanti della Legge di Bilancio 2019, in seguito alle modifiche ed alle novità apportate dalla Legge di Bilancio 2020 si applica ad una platea più ridotta rispetto al precedente anno.

Introduzione dell'obbligo della Fattura Elettronica (2022) modifica

  Lo stesso argomento in dettaglio: Fattura elettronica in Italia.

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del D.L. 36/2022[8], dal 1º Luglio 2022 è scattato anche per i forfettari, insieme ai soggetti IVA in regime di vantaggio e alle associazioni sportive dilettantistiche, l’obbligo di emettere le loro fatture esclusivamente in formato elettronico. Quest’obbligo ha due importanti deroghe, che hanno un limite temporale ben definito:

  • per tutto il 2022, i soggetti in regime forfettario che offrono prestazioni lavorative dichiaratamente a carattere sanitario sono esentati da quest’obbligo, e anzi hanno l’obbligo di emettere fatture in formato cartaceo.
  • fino a tutto il 2023, i soggetti in regime forfettario che hanno registrato ricavi o compensi per meno di 25.000 euro lordi l’anno possono continuare ad emettere fatture cartacee.

Per i soggetti che non si adeguano a quest’obbligo sono previste sanzioni dal 5% al 10% dell’importo non fatturato elettronicamente e comunque di almeno 500 euro, se la violazione è rilevante per la determinazione del reddito. Se invece non viene considerata rilevante, la sanzione amministrativa è compresa tra 250 e 2.000 euro. Per tutto il terzo trimestre (luglio-settembre) del periodo d’imposta 2022, se si emette la fattura elettronica per l’operazione sanzionata entro il mese successivo, non si dovrà pagare la sanzione[9].

Descrizione modifica

La disciplina del Regime Forfettario: il reddito imponibile modifica

Una delle caratteristiche principali di questo regime è che il reddito imponibile viene calcolato attraverso l’applicazione del coefficiente di redditività[10] ai ricavi conseguiti (ed effettivamente incassati).[11]

Il coefficiente di redditività è una percentuale, diversa a seconda dell’attività svolta, che indica:

  • la quota dei ricavi sulla quale verranno applicate imposta sostitutiva e contributi;
  • la quota che, invece, verrà riconosciuta a titolo di spese forfettarie e che quindi non sarà soggetta a tassazione.

Imposta sostitutiva nel Regime Forfettario modifica

L’imposta attribuita al Regime Forfettario è l’imposta sostitutiva che, come da parola, sostituisce quelle relative al regime ordinario (Irpef e addizionali).

L’imposta sostitutiva può avere un’aliquota standard del 15% oppure, in presenza di specifici requisiti, può avere un’aliquota del 5% per i primi cinque anni di attività.

Contribuzione agevolata modifica

Nel caso dei soggetti che svolgono attività di impresa (artigiani e commercianti) la normativa sul regime forfettario prevede la possibilità di richiedere la riduzione del 35% sui contributi INPS rispetto al valore ordinario (da circa 3.820,00 euro a circa 2.483,00 euro di contributi fissi annui), con riduzione proporzionale delle settimane accreditate ai fini pensionistici.

Soggetti esclusi modifica

I soggetti esclusi sono[12]:

  • I contribuenti, persone fisiche esercenti, attività d'impresa, arti o professioni che, nell’anno precedente, hanno conseguito ricavi superiori a euro 65.000 85.000;
  • Se l'attività è soggetta ad un Regime speciale ai fini Iva, come per esempio nel caso dei settori agricolo e ittico;
  • Nel caso in cui i soggetti non siano residenti in Italia (a meno che non siano residenti in uno Stato membro dell’Unione Europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo e che abbiano prodotto sul territorio italiano un ammontare di ricavi superiore al 75% di quelli complessivamente conseguiti);
  • Se l'attività svolta consiste (esclusivamente o prevalentemente) nella vendita di: fabbricati, terreni edificabili o mezzi di trasporto nuovi;
  • Se, oltre ad esercitare un’attività con Partita Iva, si partecipa in: società di persone, associazioni, imprese familiari, società a responsabilità limitata, associazioni in partecipazione;
  • Se si esercita attività d’impresa prevalentemente nei confronti di uno dei datori di lavoro dal quale si è percepito o si percepisce redditi da lavoro dipendente o assimilati.

Obblighi ed esenzioni modifica

Gli obblighi e le esenzioni del contribuente sono:

  • nessun obbligo di registrazione delle fatture emesse, degli acquisti e dei corrispettivi;
  • nessun obbligo di tenuta e conservazione dei documenti e dei registri ad eccezione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali nonché dei corrispettivi, che devono invece essere certificati e conservati;
  • nessun addebito dell'IVA sulle fatture emesse e, di conseguenza, niente detraibilità dell'IVA sulle fatture passive;
  • nessun obbligo della dichiarazione annuale IVA e della relativa comunicazione;
  • il contribuente non applica la ritenuta d'acconto sui compensi e non agisce come sostituto di imposta.

Valori soglia dei ricavi/compensi modifica

Settore di attività Valore soglia ricavi Coeff. di redditività
Industrie alimentari e delle bevande 65.000,00 85.000,00 40%
Commercio all’ingrosso e al dettaglio 65.000,00 85.000,00 40%
Commercio ambulante di alimentari e bevande 65.000,00 85.000,00 40%
Commercio ambulante di altri prodotti 65.000,00 85.000,00 54%
Costruzioni e attività immobiliari 65.000,00 85.000,00 86%
Intermediari del commercio 65.000,00 85.000,00 62%
Attività dei servizi di alloggio e ristorazione 65.000,00 85.000,00 40%
Attività professionali 65.000,00 85.000,00 78%
Altre attività economiche 65.000,00 85.000,00 67%

Valutazione modifica

Il regime forfettario è sicuramente attraente per chi ha intenzione di avviare la propria attività e ne possiede i requisiti per accedervi, ma occorre un’attenta valutazione di convenienza in sede di apertura della partita IVA.

Gli elementi da considerare nella valutazione sono principalmente due:

  • le spese sostenute durante lo svolgimento della propria attività;
  • la situazione familiare nel complesso.

Il Regime Forfettario risulta conveniente quando:

  • le spese sostenute nello svolgimento dell'attività sono pari o inferiori a quelle risultanti dall’applicazione del coefficiente di redditività e che quindi si andrebbero a pagare con il Regime Forfettario;
  • la situazione familiare complessiva non dà diritto a detrazioni/deduzioni IRPEF che, nel caso del Regime Forfettario, andrebbero perse vanificando, così, i vantaggi del Forfettario (nel Regime Forfettario non si può accedere alle detrazioni/deduzioni IRPEF, a meno che non si percepiscano altri redditi da lavoro dipendente, pensioni, rendite da immobili o fabbricati).

Note modifica

  1. ^ Legge di Stabilità 2015 Agenzia delle Entrate (PDF), su agenziaentrate.gov.it. URL consultato il 26 marzo 2019 (archiviato dall'url originale il 26 marzo 2019).
  2. ^ Legge di Stabilità 2016 Agenzia delle Entrate (PDF), su agenziaentrate.gov.it. URL consultato il 26 marzo 2019 (archiviato dall'url originale il 26 marzo 2019).
  3. ^ "Gazzetta Ufficiale - Legge di Bilancio 2023 (29/12/22, n.197)", su gazzettaufficiale.it.
  4. ^ a b c Authors' contact details, in Comma, vol. 2011, n. 2, 2011-01, pp. 159–160, DOI:10.3828/comma.2011.2.13. URL consultato il 6 maggio 2020.
  5. ^ Raimondo Ingrassia, Fare formazione interna: l'esperienza dell'Agenzia delle Entrate in Italia, in RIVISTA TRIMESTRALE DI SCIENZA DELL'AMMINISTRAZIONE, n. 2, 2015-09, pp. 55–82, DOI:10.3280/sa2015-002004. URL consultato il 6 maggio 2020.
  6. ^ Amarildo Arzuffi, L'opportunità di soddisfare le esigenze formative delle piccole e medie imprese, in FOR Rivista per la formazione, n. 99, 2015-10, pp. 12–14, DOI:10.3280/for2014-099004. URL consultato il 6 maggio 2020.
  7. ^ Matilde Paoli, Anche i buoni si possono redimere? Cerchiamo di dirimere la questione, in XI, 2019/4 (ottobre-dicembre), vol. 11, n. 4, 17 dicembre 2019, pp. 55–59, DOI:10.35948/2532-9006/2020.3244. URL consultato il 6 maggio 2020.
  8. ^ Decreto Legge 30 Aprile 2022, n.36, su gazzettaufficiale.it.
  9. ^ Fattura elettronica forfettari: al via da Luglio, su id.infocamere.it.
  10. ^ Reddito e tassazione - Agenzia delle Entrate, su agenziaentrate.gov.it.
  11. ^ "tool calcolo tasse regime forfettario", su domandina.it.
  12. ^ Regime Forfettario - Agenzia delle Entrate, su agenziaentrate.gov.it.