Attentato di via Rasella: differenze tra le versioni

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Fin dalle [[Reazioni all'attentato di via Rasella e all'eccidio delle Fosse Ardeatine|prime reazioni]], l'attentato è stato al centro di una lunga [[Controversie sull'attentato di via Rasella|serie di controversie]] (anche in [[Storiografia sull'attentato di via Rasella|sede storiografica]]) sulla sua opportunità militare e legittimità morale, che lo hanno reso un caso paradigmatico della «memoria divisa» degli italiani<ref>La storica [[Anna Rossi-Doria]] lo definisce «il caso italiano di memoria divisa più rilevante sia per la durata nel tempo che per la molteplicità dei significati». Cfr. Anna Rossi-Doria, ''Una storia di memorie divise e di impossibili lutti'', in ''Passato e presente'', 2000, 49, pp. 133-140: 136.</ref>. Nella lunga [[#Processi|storia processuale]] dei fatti del marzo 1944, anche la legittimità giuridica dell'attentato è stata oggetto di valutazioni diverse: sul piano del diritto internazionale bellico è stato giudicato, da tutte le corti militari britanniche e italiane che hanno processato e condannato gli ufficiali tedeschi responsabili delle Fosse Ardeatine, un atto illegittimo in quanto compiuto da combattenti privi dei requisiti di legittimità previsti dalla [[Convenzioni dell'Aia del 1899 e del 1907|IV Convenzione dell'Aia del 1907]]; sul piano del diritto interno italiano è stato invece considerato, in tutte le sentenze emesse sul caso da giudici civili e penali, un atto di guerra legittimo in quanto riferibile allo Stato italiano allora in guerra con la Germania, in forza di una legislazione successiva al suo compimento<ref>{{cita|Cipriani 2009|p. 485}}.</ref><ref>{{cita|Resta e Zeno-Zencovich 2013|pp. 861 e ss}}.</ref>.
 
Le motivazioni dell'attentato, anch'esse assai discusse, hanno costituito fra l'altro l'oggetto di una [[Teoria del complotto sull'attentato di via Rasella|teoria del complotto]] che non ha trovato alcun riscontro né in sede storiografica né in sede giudiziale.
 
== Contesto storico ==