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Nei Paesi di diritto latino, come l'Italia, tutto ciò che non è esplicitamente regolato nel contratto, rimanda alle norme di legge, che il firmatario è comunque tenuto a conoscere, quindi naturalmente anche se queste non vengono espressamente rinviate o enumerate nel contratto stesso. Vale infatti il principio, tipico del diritto penale, dell' ''[[Ignorantia legis non excusat]]'' nel diritto civile anche per le norme imperative non derogabili dall'[[autonomia privata]] nei [[negozio giuridico|negozi giuridici]].
Ugualmente, il [[diritto privato]] è prevalente anche per tutto ciò che è scritto nel contratto e contrasta con le leggi vigenti: se la [[Clausola (diritto)|clausola]] è [[Clausola vessatoria|vessatoria]] e nulla, può essere liberamente non osservata dalla parte, ovvero in caso di contenzioso, si può ottenere che il giudice dichiari nulla e inapplicabile la disposizione contestata. <br/>
Per essere legalmente valido in tutte le sue parti (non vessatorie o non contrarie al diritto privato che è comunque prevalente) ed esigibile davanti al [[giudice naturale]] precostituito per legge, la parte contrattuale che intende agire in giudizio deve prima di tutto essere in possesso di una [[Copia conforme all'originale]] dell'atto scritto e firmata in originale dalla controparte, con le causali di firma - per presa visione e per accettazione-, con firma per esteso e leggibile. A tale scopo la conferma dell'ordine di acquisto cartacea viene firmata dal titolare o dal legale rappresentante della [[società di capitali]], quale è l'[[amministratore delegato]] oppure da un lavoratore dipendente ([[Quadro (diritto del lavoro italiano)|quadro]] o [[dirigente]] in genere) delegato con un atto pubblicamente accessibile, una un'apposita [[procura (ordinamento civile italiano)|procura]] notarile, di tipo generale o speciale, detto procuratore: il procuratore ha il potere di comprare o vendere in nome e per conto della società entro un determinato importo contrattuale massimo, e per le eventuali tipologie di beni e servizi specificate nella procura. <br/>
Nell'ordine di acquisto o vendita è a volte riportata la dicitura che indica di quante pagine consta il documento, e in quante copie conformi ''ad unico effetto'' viene redatto.