Collaboratore di giustizia: differenze tra le versioni

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==Etimologia==
[[File:Tommaso Buscetta.jpg|thumb|[[Tommaso Buscetta]], il primo pentito importante di [[Cosa nostra]]]]
In Italia il fenomeno processuale è stato anche ribattezzato con il termine '''pentitismo''', richiamando un comportamento umano, individuato dalla [[psicologia]] e dalla [[morale]] con il sintagma ''pentimento''<ref>Il quale a sua volta attinge dalla semantica religiosa, che per il cristianesimo si esprime nel sacramento della [[Penitenza_Penitenza (sacramento)#Pentimento,_confessione confessione,_ravvedimento| ravvedimento|penitenza]].</ref>: "non è il semplice rifiuto di ciò che si è stati, ma è la volontà determinata ad essere diversi"<ref>Angela Ales Bello, Introduzione a ''Il pentimento'' di [[Max Scheler]], LIT EDIZIONI, 1921.</ref>, ispirato da un ripensamento spontaneo della propria condotta precedente.
 
== Nel mondo ==
Vari sistemi processuali<ref>In [[Gran Bretagna]] il comportamento processuale è definito ''to turn Queen's or King's evidence''.</ref> valorizzano o incentivano quella che è una tendenza comportamentale umana, in base alla quale un soggetto membro di un'[[Criminalità organizzata|organizzazione criminale]] decide di rilasciare confessioni e dichiarazioni alle autorità inquirenti.
Collegate al rilascio di tali dichiarazioni – rese prima e dopo la cattura del soggetto – generalmente sono previste misure tali, da permettere agli inquirenti di combattere e addirittura debellare le stesse organizzazioni; in cambio i ''pentiti'' ottengono delle riduzioni di [[pena]] e protezione da parte dello Stato<ref>Negli [[Stati Uniti d'America]] la misura più incisiva è stata il ''[[Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act|RICO Act]]'', che permette ai beneficiari di partecipare al ''[[Programma_protezione_testimoniProgramma protezione testimoni#Stati_Uniti_dStati Uniti d'America|Witness Security Program]]'' (WITSEC).</ref>.
 
==In Italia ==
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Negli [[anni novanta]] del XX secolo furono emanate le prime norme a tutela di questi soggetti, in particolar modo riguardo alla figura del collaboratore di giustizia e del [[testimone di giustizia]].
=== Cenni storici ===
Un importante avvenimento per il fenomeno del pentitismo nella sua forma più conosciuta si ebbe con la legge 6 febbraio [[1980]], n. 15 (la cosiddetta ''[[Anni_di_piomboAnni di piombo#Le_leggi_specialiLe leggi speciali|legge Cossiga]]'')<ref>''Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 15 dicembre 1979, n. 625, concernente misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica'' pubblicata nella [[Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana]] 7 febbraio 1980 n. 37</ref> che diede un importante impulso alla lotta contro il [[terrorismo]], sebbene sia stata criticata per il fatto di concedere privilegi ai criminali di primo piano, ovviamente in possesso di informazioni importanti, mentre chi commetteva crimini in un ruolo subalterno, spesso non aveva la possibilità di fornire informazioni utili alla Giustizia e quindi doveva rinunciare agli sconti di pena.<ref>[http://www.ecn.org/filiarmonici/verde01.html "Il carcere speciale", tratto da: "''Massima Sicurezza - Dal carcere speciale allo stato penale''" Salvatore Verde, Odradek edizioni, 2002]</ref>
 
[[Giovanni Falcone]], [[Ferdinando Imposimato]] ed [[Antonino Scopelliti]] furono tra i primi magistrati a intuire l'importanza del fenomeno dei collaboratori di giustizia per la lotta contro la criminalità organizzata. Alla riflessione da loro attivata<ref>"Nel Lazio ben 17 sequestri di persona a scopo di estorsione sono stati risolti positivamente grazie al contributo dei pentiti (...) Senza la legislazione premiale - si è riconosciuto - non sarebbe possibile concepire una lotta seria alla [[mafia]], alla [[camorra]] e alla [['ndrangheta]]" (Ferdinando Imposimato, in [[Consiglio superiore della magistratura]], ''Lotta alla criminalità organizzata di tipo mafioso'', incontri di studio e documentazione per i magistrati, 25-26 maggio 1984, p. 74 e p. 75). </ref> si devono numerosi provvedimenti volti ad incoraggiare l'utilizzo dei cosiddetti “pentiti” per la risoluzione di importanti e delicate indagini nonché per la formazione della cosiddetta "prova orale" nel dibattimento processuale.
 
Grazie all'opera del [[Giovanni Falcone|magistrato siciliano simbolo dell'Antimafia]] venne poi emanato il decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 ricordata come una delle prime leggi emanate per disciplinare il fenomeno nell'ambito della repressione della [[mafia in Italia]];<ref>[http://ildocumento.it/mafia/dentro-cosa-nostra-storia-del-pentitismo-mafioso.html ''Documentario: Dentro Cosa Nostra – Storia del Pentitismo Mafioso'' da ildocumento.it, 30 marzo 2012]</ref> il provvedimento fu modificato dalla legge 13 febbraio 2001, n. 45.
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==== La legge 15/1980====
{{...|diritto}}
La norma prevedeva la concessione di sconti di [[pena]] a [[terrorista|terroristi]] catturati e che diede un importante impulso alla lotta contro il fenomeno. Tra i più importanti terroristi che collaborarono con la giustizia vi furono [[Patrizio Peci]], [[Antonio Savasta (Brigate Rosse)|Antonio Savasta]], [[Roberto Sandalo]] e [[Michele Viscardi (Prima Linea)|Michele Viscardi]].
 
==== La legge 82/1991 ====
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* {{cita web|http://www.diritto.it/osservatori/esecuzione_penale/comm_fiorentin6.html|''I benefici penitenziari per i collaboratori di giustizia: alcune annotazioni alla luce della prima applicazione della legge n.45/01'' di Fabio Fiorentin, da diritto.it}}
 
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