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{{Nota disambigua}}
Il termine '''omologazione''', dalla [[lingua greca]] ''homologos (ομόλογος)'', traducibile come "convenzione"<ref>Lorenzo Rocci, ''Vocabolario Greco Italiano'', Società editrice Dante Alighieri, 1998 (39a. ed.), p. 1333.</ref>, si usa in vari campi per unificare tra loro oggetti precedentemente differenti o per garantire che un prodotto sia corrispondente ad un campione depositato quale modello o in generale a delle specifiche tecniche spesso definite all'interno di [[norma tecnica|standard]] o normative.
 
Un uso erroneo, è ad esempio quello di utilizzare il termine "omologazione" per indicare l'''[[Equipollenza dei titoli di studio|equipollenza]] ''tra vari titoli di studio all'interno di una o più nazioni; in Italia il termine viene per lo più associato al campo dei [[veicolo|veicoli]], ma può essere esteso col medesimo significato generale ad altri ambiti di produzione quali ad esempio nel campo della meccanica motoristica, gli accessori veicolistici (caschi, seggiolini, cerchi, ecc.).
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=== Nella Comunità Economica Europea ===
Dal [[2007]], la [[Comunità economica europea|Comunità Economica Europea]] si è dotata di una ''[[direttiva quadro]]'', la [[Direttiva dell'Unione europea|Direttiva]] 2007/46/CE che regola l'ambito dell'omologazione dei [[Mezzo di trasporto|veicoli]] a motore, loro [[Rimorchio|rimorchi]] e componenti. Tale direttiva nasce come evoluzione delle direttive nazionali, con lo scopo di armonizzarle i requisiti e standard costruttivit, di sicurezza e inquinamento, nonché facilitare la commercializzazione dei veicoli in ambito europeo. Uno strumento chiave è la ''omologazione comunitaria CE'' che, in aggiunta all'istituto dell'''omologazione nazionale,'' permette di omologare un veicolo in uno qualunque degli stati membri pur garantendo la validità dell'omologazione in tutta la comunità europea.
 
Sono generalmente esclusi dall'ambito di applicazione i mezzi non destinati alla circolazione stradale.<ref>{{Cita web|url=https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007L0046&from=EN#d1e1473-1-1|titolo=DIRETTIVA 2007/46/CE, CAPO I, DISPOSIZIONI GENERALI, Ambito di Applicazione, Articolo 2|sito=eur-lex.europa.eu|accesso=2020-04-09}}</ref>