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== Descrizione ==
Esso comporta la rimozione di un titolo azionario dal mercato su cui è quotato, il titolo in oggetto cesserà quindi di essere negoziato sul mercato regolamentato.
 
Il ritiro dalle negoziazioni dei titoli della società può avvenire per volontà dell'azionista di maggioranza della società o per decisione della borsa a causa di irregolarità negli scambi.
 
L'operazione ha un senso quando si ritiene che, per vari motivi, le azioni della società non siano state fino a quel momento adeguatamente apprezzate dal mercato azionario; molto spesso avviene nell'ambito di un'operazione di [[leveraged buyout]] LBO.
 
== Cause e motivazioni ==
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Secondo la normativa italiana, un titolo quotato su un mercato azionario regolamentato può essere revocato dalla quotazione per decisione di [[Borsa Italiana]], a causa del venir meno dei requisiti necessari alla permanenza sul listino o, in alternativa, la revoca dalle contrattazioni può essere richiesta volontariamente da parte della società e avallata dall'organo di controllo.
 
Nella ipotesi la società intetessata faccia parte si un gruppo di imprese, nel caso di riduzione del [[flottante]] sotto il limite minimo a seguito di offerta pubblica di acquisto, il regolamento di Borsa Italiana prevede esplicitamente la revoca dalla quotazione. Un'altra ipitesiipotesi è quella tramite fusione per incorporazione dell'azienda target in un'altra società che può essere quotata o non quotata.
 
Nei casi in cui, a seguito della realizzazione di [[Offerta pubblica di acquisto|OPA residuale]] obbligatoria prevista per chi detenga una partecipazione superiore al 90% (art. 108 del [[testoTesto unicoUnico delledella disposizioniFinanza|Testo inUnico materiadella di intermediazione finanziariaFInanza]] ("TUF)" o a seguito dell'esercizio del diritto di acquisto da parte di un offerente che detenga più del 95% del capitale sociale (art. 111 TUF). La revoca, in questi casi, è operativa dal primo giorno di borsa aperta successivo all'ultimo giorno di pagamento del corrispettivo dell'offerta.
 
È possibile recedere dalle imprese collegate anche se è stata la capogruppo a deliberare una trasformazione del suo oggetto sociale alterando direttamente le condizioni economiche della controllata (secondo l'art. 2497-quater del [[codice civile italiano]]).