Confessoria servitutis: differenze tra le versioni

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'''L'actio confessoria servitutis''' o, in italiano ''Azione confessoria della servitù'' è regolato nel diritto italiano dall’art. 1079 c.c., che prevede che '' “il titolare della servitù può farne riconoscere in giudizio l’esistenza contro chi ne contesta l’esercizio e può far cessare gli eventuali impedimenti e turbative. Può anche chiedere la rimessione delle cose in pristino, onde il risarcimento dei danni”.''
 
[[Legittimazione processuale|Legittimato passivo]] vieneè indicato in qualunque soggetto che''chiunque contesti la servitù mentreal l'azionefine è preordinata al richiederedi richiedere l’accertamento del diritto, accompagnatala dalla rimozionecessazione di eventuali impedimenti e turbative. Lo scopo dell'azione mira, appunto, allala rimessione delle cose in pristino ed è accompagnata dalla possibilità di ottenere, il risarcimento dei danni''<ref>Cassazione civile , sez. un., 12 giugno 2006 , n. 13523 -</ref>
L'actio confessoria viene considerata come un’[[Azioni petitorie|azione petitoria]] reale, e ha come presupposto l’esistenza del diritto di servitù. attraverso questa azione si avrà, pertanto l’accertamento del relativo diritto. Secondo le normali regole dell'[[Onus probandi incumbit actori|onus probandi]] la prova dovrà essere data dall’[[Attore (diritto)|attore]]
 
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*[[Servitù]]
*[[Negatoria servitutis]]
 
==Note==
<References/>
 
==Bibliografia==
Barbero, Domenico ''La *legittimazione ad agire in confessoria e negatoria servitutis'' - 2 edizione riveduta. - Milano : A. Giuffré, 1950 - 124 p.