Prova (diritto): differenze tra le versioni

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==In materia civile==
In [[diritto processuale civile]] le prove sono disciplinate sia dal [[codice civile]] che da quello di [[codice di procedura civile|procedura]].
 
Ci sono varie tipologie di prova, alcune simili a quelle penali, altre differenti, come ad esempio la prova legale assolutamente vietata nell'altro ramo processualistico. Le prove si differenziano nel ramo civile in [[prove precostituite]] e [[prove costituende|costituende]].
 
===Tipologie===
====Prove legali====
Le prove legali sono prove che, una volta esperite, non possono e non devono essere oggetto della valutazione del giudice (derogando eccezionalmente al principio della libera apprezzabilità di quest'ultimo), il quale può solo prenderne atto senza rilievo di ogni dubbio. Tipiche prove legali sono la [[Confessione (diritto)|confessione]] ed il [[giuramento (diritto)|giuramento]].
 
====Prove dirette e indirette====
Le prove sono indirette o dirette a seconda che siano idonee a dimostrare immediatamente un fatto senza alcuna operazione logica, o viceversa. Le prove indirette sono chiamate, pertanto, ''indizi''.
 
====Prove a seconda dell'intensità della loro efficacia====
A seconda della loro intensità probatoria, le prove posso essere distinte in prove piene o di verosomiglianza: la seconda è richiesta quando la legge non chiede un fatto pieno, ma semplicemente uno probabile. Altrimenti si può parlare di prova propriamente detta e argomento di prova:questo si concretizza in un fatto che da solo non è sufficiente a fondare il convincimento giudiziale,ma da cui tuttavia non si può prescindere in quanto possibile punto di riferimento per quest'ultimo.
 
===Principi e regole===
Varie regole disciplinano la prova in generale.
* [[Onere della prova]]
* Dovere del giudice di giudicare anche senza prove o con prove insufficienti
* I fatti costitutivi devono essere provati da chi fa valere un diritto in giudizio, mentre gli estintivi, mentre gli altri devono essere opposti da chi viene chiamato.
 
Le [[presunzioni legali]], invece, sono espedienti della tecnica legislativa imperniati sulla distribuzione dell'onere della prova, ma ispirati dall'evidente finalità di facilitare la tutela di talune situazioni giuridiche.<ref>Mandrioli, Diritto Processuale Civile, 18ma edizione, pag.191</ref>
 
===Assunzione dei mezzi di prova===
L'assunzione dei mezzi di prova è disciplinata nel [[codice di procedura civile]].
Per le prove precostituite (documentali) basta la produzione e la valutazione, mentre per quelle costituende c'è un iter più macchinoso, basato su tre fasi: istanza di ammissione, ammissione da parte dell'organo giudicante ed assunzione della prova.
 
Compito della direzione dell'assunzione delle prove è del [[giudice istruttore]]. Egli può assumere le prove direttamente (ad es. sentendo i testimoni in udienza) ovvero può provvedervi per mezzo di un incaricato ([[consulente tecnico d'ufficio]], cd. CTU o perito).
 
 
==Note==
<references/>
 
==Bibliografia==