Comitato (ordinamento civile italiano): differenze tra le versioni

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Il '''comitato''' è un [[ente (diritto)|ente]], previsto dall'ordinamento giuridico [[Italia|italiano]], che persegue uno scopo altruistico, generalmente di pubblica utilità, ad opera di una pluralità di persone che, non disponendo dei mezzi patrimoniali adeguati, promuovono una pubblica sottoscrizione per raccogliere i fondi necessari a realizzarlo. Esempi sono i comitati di soccorso o di [[beneficenza]] e i comitati promotori di opere pubbliche, monumenti, esposizioni, mostre, festeggiamenti. La disciplina è contenuta negli [[s:Codice_civile_-_Libro_Primo/Titolo_II#Art._39_Comitati|articoli da 39 a 42]] del [[Codice civile italiano|Codice civile]].
 
L'''atto costitutivo'', ossia l'accordo tra i componenti del comitato che da vita allo stesso, non richiede forme particolari ma deve comunque specificare lo scopo in vista del quale il comitato è costituito.